Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 835/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro n. 92/2025 del 21/02/2025, munita di formula esecutiva il 25/02/2025 e notificata il 26/02/2025, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di corrispondere alla ricorrente una indennità risarcitoria pari ad euro 29.488,62, corrispondente a 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo.

Giustizia amministrativa202600264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Asti, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di un'indennità risarcitoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la violazione dell'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 92/2025, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva riconosciuto un'indennità risarcitoria di euro 29.488,62, corrispondente a quattordici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e all'eventuale maggiore rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 febbraio 2025 e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza civile, sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza, sia l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo giudiziale e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, assegnando anche al commissario il termine di sessanta giorni per l'esecuzione, previa segnalazione della ricorrente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando il carattere seriale dell'inottemperanza ministeriale rispetto a giudicati civili relativi a cause di lavoro dei docenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato civile nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112 c.p.a.

    È richiamato quale parametro dell'obbligo di esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    È richiamato per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile formatosi nei confronti di una pubblica amministrazione, purché il titolo sia passato in giudicato e l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro la pubblica amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; il ricorso è procedibile solo dopo il suo inutile decorso dalla notificazione del titolo.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nella retribuzione corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.