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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2116/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perrone impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia relativa all'invio di missive minacciose a Rocco Perrone (allora sindaco), contestando: 1) carenze motivazionali riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale e mancata estromissione della parte civile assente in udienza; 2) omissione di pronunciamento sulla prescrizione; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del reato (contestando la lesività della frase attribuita); 4) errata determinazione della pena e valutazione delle attenuanti. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: la contestazione sulla liquidazione del danno è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato i fatti considerati; la mancata presenza/assenza di conclusioni della parte civile non comporta estromissione per il principio di immanenza; la prescrizione non era intervenuta alla data indicata a causa di sospensioni del processo; la valutazione della sussistenza del reato di minaccia è stata ritenuta corretta poiché è sufficiente l'attitudine della condotta ad intimidire e la motivazione del Tribunale era congrua; i profili relativi alla pena sono generici e aspecifici e quindi inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla formulazione dei motivi in cassazione; il ricorso deve rispettare i vincoli procedurali relativi ai motivi consentiti

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Principio di immanenza della costituzione di parte civile: la costituzione produce effetti in ogni stato e grado del giudizio, salvo revoca espressa o casi tassativi

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione del reato; la Corte ha calcolato il termine prescrizionale tenendo conto delle sospensioni intervenute nel processo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Potere della Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme per la Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è ritenuto in colpa

  • d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. con l. 18/12/2020 n. 176, art. 23, comma 8

    Consente la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; in questo caso il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

    Riguarda le conclusioni scritte in appello; la mancata presentazione delle conclusioni non determina automaticamente la revoca della costituzione di parte civile

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile resta efficace in ogni grado per il principio di immanenza: l'assenza in udienza o la mancata presentazione di conclusioni scritte non comportano di per sé l'estromissione, salvo revoca espressa o ipotesi tassative
  • La liquidazione del danno non patrimoniale è discrezionale ed equitativa: è sufficiente che il giudice indichi i fatti materiali e il percorso logico che hanno portato alla quantificazione, non occorrono calcoli analitici
  • In tema di minaccia, ai fini della configurazione del reato è sufficiente l'attitudine della condotta a intimidire; non è necessario che la paura si sia concretamente verificata nella persona offesa
  • La prescrizione va determinata tenendo conto di sospensioni e interruzioni del processo; calcoli superficiali che ignorino tali sospensioni possono essere rigettati
  • I motivi di cassazione generici, aspecifici o che si limitano a riproporre censure di merito senza confronto critico con la motivazione sono inammissibili
  • La Corte di Cassazione può sanzionare con condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende il ricorrente il cui ricorso è dichiarato inammissibile per colpa

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