Sentenza n. 288/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Mantova n. 89/2024, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente e condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo di euro 2.500,00. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, che non aveva attivato la Carta elettronica, chiedendo anche il riconoscimento di interessi e rivalutazione e la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Tribunale ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e l’assenza di chiarimenti o difese del Ministero circa la mancata esecuzione.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto integrati i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, e ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso: la sentenza era stata notificata al Ministero il 9 luglio 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 30 novembre 2025. Nel merito, l’omessa esecuzione è risultata non contestata né giustificata dall’Amministrazione; alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente per euro 2.500,00. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta sproporzionata e iniqua rispetto all’entità e alla finalità del credito, considerando anche la complessità del contenzioso seriale. Gli interessi sono stati riconosciuti soltanto dalla data del giudicato fino al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., e non per il periodo antecedente, poiché la sentenza da eseguire non li aveva riconosciuti. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessata. Il commissario agirà quale organo ausiliario del giudice e potrà ordinare alla struttura tecnica competente di inserire la ricorrente tra i soggetti abilitati a registrarsi e ottenere il beneficio, anche se priva della qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Gli interessi spettano secondo quanto previsto dal titolo esecutivo e, nel caso concreto, sono stati riconosciuti dal giudicato fino al saldo, non anche per il periodo anteriore non contemplato dalla sentenza da eseguire.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; la penalità è stata esclusa perché sproporzionata e iniqua rispetto al credito e alle circostanze del caso.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di proporre l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per sostituire l’amministrazione inadempiente e assicurare l’attuazione concreta del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione obbligata non vi abbia dato attuazione.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale avente a oggetto il pagamento di somme di denaro presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non fornisca chiarimenti o giustificazioni sull’inadempimento allegato dal creditore non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato; l’omessa contestazione dell’inadempimento rileva secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce dell’entità e della finalità del credito e della complessità dell’inadempimento amministrativo, risulti sproporzionata o iniqua.
- Nel giudizio di ottemperanza, gli interessi possono essere riconosciuti soltanto nei limiti risultanti dal titolo esecutivo e dalle disposizioni applicabili; non possono essere attribuiti per periodi anteriori se la sentenza da eseguire non li ha riconosciuti.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice, non quale organo dell’amministrazione, ed è obbligato a porre in essere tutti gli atti necessari per l’integrale attuazione del giudicato, anche mediante l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati dall’amministrazione inadempiente.
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