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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05721/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società proprietaria/locatrice per il pagamento di canoni di locazione relativi agli anni 2013 e 2014, in relazione a un immobile destinato a residenza universitaria. L'ente utilizzatore si è opposto deducendo che l'immobile non fosse idoneo sotto il profilo del rischio sismico e non fosse stato adeguato secondo la normativa invocata, con conseguente legittimità della sospensione del pagamento dei canoni per inadempimento della locatrice e richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, oltre che di risoluzione del contratto di locazione ex art. 1453 c.c. o, in subordine, ex art. 1580 c.c. Il Tribunale ha respinto l'opposizione; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo, in sostanza, che la locatrice non fosse obbligata a eseguire gli interventi di adeguamento antisismico pretesi. In cassazione l'ente ha articolato nove motivi, ma il primo è stato ritenuto fondato: ha denunciato la violazione del diritto di difesa perché la Corte d'appello, nel decidere con modalità di udienza cartolare emergenziale, non aveva rinviato l'udienza né assegnato un termine per repliche dopo il deposito di una memoria avversaria non autorizzata, impedendo una effettiva controdeduzione. Gli altri motivi riguardavano, tra l'altro, la disciplina sismica applicabile all'immobile, l'idoneità all'uso, la risoluzione del contratto e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la trattazione e decisione in udienza cartolare avessero determinato una indebita compressione del contraddittorio e del diritto di difesa dell'ente ricorrente, poiché la Corte d'appello non aveva considerato la richiesta di rinvio e di termini per note difensive dopo il deposito di una memoria avversaria non autorizzata. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello tenendo conto della necessità di consentire la replica alla memoria depositata dalla controparte. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi di ricorso. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dall'opponente come fondamento dell'eccezione di inadempimento per giustificare la sospensione del pagamento dei canoni

  • art. 1453 c.c.

    invocato per domandare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento

  • art. 1580 c.c.

    invocato in subordine per la risoluzione del contratto di locazione in relazione ai vizi o alla pericolosità dell'immobile

  • art. 101 c.p.c.

    ritenuto violato per effetto della mancata considerazione della richiesta di replica e del conseguente vulnus al contraddittorio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro del vizio di omessa pronuncia

  • art. 429, comma 2, c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte ha precisato che il procedimento effettivamente rilevante era quello emergenziale dell'art. 221 d.l. 34/2020

  • art. 437, comma 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del rito del lavoro e delle note difensive

  • art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    "Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni..."

    norma decisiva: in presenza di una memoria avversaria non autorizzata depositata prima delle note cartolari, il giudice avrebbe dovuto valutare la richiesta di rinvio e di termine per replica, per non comprimere il contraddittorio

  • L. 24 luglio 2020, n. 77

    richiamata come legge di conversione del d.l. 34/2020

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento cartolare emergenziale, se una parte deposita una memoria non autorizzata o comunque altera la sequenza processuale prevista, il giudice deve esaminare l'istanza dell'altra parte diretta a ottenere un termine per replica o il rinvio dell'udienza, quando ciò sia necessario a preservare il contraddittorio.
  • La violazione delle modalità di trattazione fissate dalla disciplina emergenziale può integrare un vizio processuale idoneo a determinare cassazione quando incida concretamente sul diritto di difesa di una parte.
  • Non è sufficiente, per escludere la lesione del contraddittorio, affermare in modo generico che la memoria avversaria riproduca difese già svolte: occorre considerare che la parte pretermessa avrebbe potuto svolgere ulteriori e proprie controdeduzioni.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per un vizio processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la causa nel rispetto della corretta sequenza difensiva.
  • La richiesta di replica non va confusa con la mera istanza di trattazione orale: se la finalità concreta è consentire controdeduzioni scritte, il giudice deve valutare la misura processuale effettivamente idonea a ristabilire il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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