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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00488/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall’irrogazione di sanzioni amministrative tributarie per l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2004-2007 nei confronti di un contribuente titolare di ditta individuale. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva escluso la debenza delle sanzioni; la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 perché il contribuente aveva sporto denuncia penale contro il professionista incaricato degli adempimenti fiscali. L’Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, dell’art. 1, comma 3, L. n. 423/1995 e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la denuncia al professionista non è sufficiente a integrare l’esimente se il contribuente non prova anche di avere vigilato sull’esatto adempimento dell’incarico; secondo il ricorrente, la prova della vigilanza non poteva essere sostituita dalla sola denuncia e la disciplina della L. n. 423/1995 non sarebbe stata abrogata dalla norma successiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 opera solo se il contribuente, oltre ad avere denunciato il fatto all’autorità giudiziaria, dimostra anche di non avere tenuto una condotta colpevole, neppure sotto il profilo della culpa in vigilando. Poiché la CTR aveva escluso ogni rilievo alla mancata prova della vigilanza e aveva considerato sufficiente la sola denuncia del professionista, la decisione è stata ritenuta erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

    La causa di non punibilità non scatta automaticamente con la sola denuncia del professionista incaricato; richiede anche la prova dell’assenza di colpa del contribuente, compresa la vigilanza sull’incarico affidato.

  • art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997

    La responsabilità sanzionatoria amministrativa presuppone la colpevolezza; l’esimente è esclusa se il contribuente non prova di avere agito senza colpa, anche sotto il profilo della culpa in vigilando.

  • art. 1, comma 3, L. n. 423/1995

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che la disciplina pregressa non è incompatibile con la necessità di una verifica sulla condotta del contribuente, ma il punto è evocato solo nel quadro delle doglianze.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prova presuntiva della vigilanza, ma non costituisce il fulcro della ratio decidendi espressa dalla Corte.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Usato per disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità è stato rimesso al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • L’esimente prevista per le sanzioni tributarie collegate alla condotta illecita di un professionista incaricato non è integrata dalla sola denuncia all’autorità giudiziaria, ma richiede anche la prova che il contribuente non sia incorso in colpa nella scelta o nella vigilanza sull’incaricato.
  • Nell’ambito delle sanzioni amministrative tributarie, l’assenza di colpa del contribuente non si presume: deve essere allegata e dimostrata da chi invoca l’esimente.
  • La prova liberatoria può essere data solo dimostrando di avere predisposto controlli effettivi sull’esecuzione del mandato professionale; la sola condotta fraudolenta del professionista non basta se manca la prova della vigilanza del mandante.
  • Il giudice di merito viola la norma se esclude in radice la rilevanza della culpa in vigilando, poiché tale profilo resta centrale nel giudizio sull’operatività della causa di non punibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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