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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24271/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente turnista di un'azienda sanitaria locale, con mansioni di infermiere professionale e inquadramento in categoria D, aveva chiesto il riconoscimento del diritto al ticket mensa anche per il turno notturno, per il periodo dal 2001 al 2008, sostenendo di averlo percepito per i turni mattutini e pomeridiani ma non per il notturno. La domanda era stata rigettata in primo e in secondo grado. In cassazione il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione delle norme invocate e per erronea interpretazione della disciplina collettiva, sostenendo che il buono pasto non dipendesse dal tipo di turno in sé, ma dalla quantità complessiva di prestazione resa e dal superamento del limite delle sei ore, con conseguente diritto a un intervallo non lavorato per la consumazione del pasto, in coerenza con l'art. 8 d.lgs. n. 66/2003.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto erronea l'interpretazione della disciplina contrattuale effettuata dalla Corte territoriale, perché il diritto al ticket mensa va collegato alla fruizione di un intervallo di lavoro e, in generale, alla prestazione giornaliera di almeno sei ore con pausa pranzo, anche nel pubblico impiego privatizzato. Cassata la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio, accertando il diritto del ricorrente al ticket mensa anche per il turno notturno nel periodo considerato e condannando l'ASL al pagamento di euro 1.445,50 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la resistente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 31, d.P.R. n. 348/1983

    richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del ticket mensa nel pubblico impiego sanitario; la Corte lo considera insieme alle altre fonti contrattuali e legislative nel senso del collegamento del beneficio alla pausa per il pasto

  • art. 33, d.P.R. n. 270/1987

    richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del ticket mensa; letto in coordinamento con la contrattazione collettiva e con la necessità della pausa pranzo

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per denunciare un'erronea interpretazione del contratto collettivo; la Corte accoglie la censura ritenendo che la clausola vada letta nel senso del collegamento tra beneficio e intervallo non lavorato

  • art. 29 CCNL comparto Sanità 20.9.2001

    interpretato nel senso che il ticket mensa è legato alla fruizione di un intervallo di lavoro e non escluso, di regola, per il solo turno notturno se la prestazione supera le sei ore

  • art. 8 d.lgs. n. 66/2003

    richiamato come parametro di coerenza sistematica: l'intervallo per la consumazione del pasto è previsto oltre il limite delle sei ore di lavoro

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il buono pasto ha natura di agevolazione assistenziale volta a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del dipendente, e spetta quando l'orario giornaliero corrisponde a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.
  • Il diritto al ticket mensa è normalmente collegato alla maturazione di un intervallo non lavorato per la consumazione del pasto; come regola generale, tale intervallo presuppone che il lavoratore osservi un orario giornaliero di almeno sei ore.
  • La disciplina collettiva sul ticket mensa deve essere interpretata in modo sistematico e conforme alla funzione della pausa pranzo, evitando letture che escludano il beneficio in assenza di una espressa previsione contraria per il turno notturno.
  • Se la controversia riguarda esclusivamente l'applicazione della disciplina contrattuale e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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