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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10645/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 15/12/2023 che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. contro la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Firenze il 28/11/2023 per i reati di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate in danno di Muhammad Innram Haidar. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per omesso annullamento dell'ordinanza del GIP per mancata valutazione dei motivi addotti in sede di interrogatorio di garanzia (art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) e art. 309 c.p.p.); (ii) omessa motivazione per non aver effettuato autonoma valutazione degli elementi difensivi e, dunque, nullità del provvedimento di riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (i) le dichiarazioni rese dall'indagato in interrogatorio non costituivano "circostanze positive" di natura oggettiva idonee a contrastare o annullare gli elementi d'accusa (non avrebbero alterato la valutazione della gravità indiziaria), essendo la versione difensiva smentita dalla testimonianza della vittima, da due testi oculari e da un filmato; (ii) la doglianza sull'assenza di autonoma valutazione nel provvedimento di riesame è priva di rilievo, posto che l'obbligo di autonoma valutazione opera con riguardo al giudice che ha emesso la misura "inaudita altera parte" e non per il giudice del riesame secondo la giurisprudenza consolidata. Per effetto di ciò il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina del ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari; nel caso specifico il ricorso è stato valutato e dichiarato inammissibile.

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di dare risposta alle circostanze positive fornite dalla difesa in sede di interrogatorio che, se fondate, potrebbero incidere sulla decisione cautelare; la Corte precisa che tali circostanze devono essere elementi fattuali oggettivi idonei a contrastare gli indizi dell'accusa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e norme sul d.l. 28/10/2020 n.137 e successive modificazioni

    Richiamate in relazione alla facoltà di richiedere la trattazione orale e alla procedura di contraddittorio scritto per il processo cautelare; nel caso specifico non è stata richiesta la trattazione orale e il giudizio è stato trattato in contraddittorio scritto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite nella esposizione dei motivi di ricorso in cassazione (motivazione nei limiti strettamente necessari per la motivazione).

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per gli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la sentenza ordina gli adempimenti alla cancelleria.

Massime di principio

  • Per ottenere che il giudice dia conto delle argomentazioni difensive ex art. 292 c.2 lett. c-bis è necessario produrre "circostanze positive": elementi oggettivi e concreti (es. filmati, alibi verificabile, certificazioni, dichiarazioni di testimoni che contraddicono direttamente l'accusa) che, se presi in considerazione, possano incidere sulla valutazione della gravità indiziaria.
  • Versioni meramente alternative o narrative dell'evento, non corroborate da elementi oggettivi che contraddicono direttamente le prove dell'accusa, difficilmente costituiranno motivo utile per ottenere l'annullamento o la modifica di una misura cautelare.
  • Il giudice del riesame non è tenuto a una "autonoma" riformulazione ex novo dei gravi indizi nei termini richiesti per il provvedimento "inaudita altera parte"; le censure sul mancato svolgimento di una nuova autoverifica devono essere fondate su specifici vizi di motivazione o assenza di motivazione.
  • Ricorsi che appaiono manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni per il ricorrente; conviene quindi selezionare e documentare con cura le doglianze prima del deposito.
  • Nella pratica difensiva è strategico documentare sin dall'interrogatorio elementi obiettivi e verificabili (es. filmati, contatti, testimoni con dichiarazioni coerenti) e, in sede di riesame o cassazione, impostare la doglianza su specifiche omissioni o errori di valutazione che, se corretti, avrebbero concreto effetto sulla misura cautelare.

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