Cassazione Penale, Sentenza n. 29561/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
La persona offesa ha impugnato l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato l'opposizione e disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di due indagati. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che dagli atti del fascicolo esistessero elementi sufficienti per formulare un giudizio di ragionevole previsione di condanna e che il provvedimento fosse abnorme. Le censure sono state poi sviluppate in relazione a plurimi profili di merito, riguardanti asseriti reati edilizi, urbanistici e ambientali, falsi nelle produzioni documentali per ottenere autorizzazioni alla costruzione di un impianto di depurazione, violazioni della normativa ambientale sugli scarichi/inquinamento e ulteriori reati di cui agli artt. 674, 640 e 328 c.p. La difesa ha inoltre insistito sulla configurabilità dell'abnormità funzionale dell'ordinanza. I difensori degli indagati hanno replicato che il ricorso attaccava solo il merito dell'archiviazione e non evidenziava alcuna abnormità strutturale o funzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che, per i provvedimenti di archiviazione emessi dopo la legge n. 103/2017, il rimedio ordinario non è il ricorso per cassazione ma il reclamo ex art. 410-bis c.p.p., nei soli casi di nullità ex art. 127, comma 5, c.p.p. Ha poi escluso che nel caso concreto ricorresse un'ipotesi di abnormità, osservando che le doglianze miravano sostanzialmente a contestare la motivazione e la legittimità dell'ordinanza di archiviazione, senza dimostrare uno sviamento della funzione giurisdizionale, un atto estraneo al sistema o una stasi processuale non altrimenti rimediabile. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 410-bis c.p.p.
Per le ordinanze di archiviazione emesse dopo la legge n. 103/2017 il rimedio è il reclamo al tribunale in composizione monocratica, non il ricorso diretto per cassazione, salvo i casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.
art. 127, comma 5, c.p.p.
Richiamato come parametro dei soli casi di nullità nei quali è esperibile il reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione.
art. 674 c.p.
Citato dal ricorrente tra i reati che avrebbe dovuto valorizzare il giudice, ma non oggetto di una decisione di merito autonoma.
art. 640 c.p.
Citato dal ricorrente tra i reati asseritamente configurabili, senza scrutinio di fondatezza nel merito.
art. 328 c.p.
Citato dal ricorrente tra i reati asseritamente configurabili, senza scrutinio di fondatezza nel merito.
artt. 279 e 137 del Testo Unico ambientale
Richiamati dal ricorrente come disposizioni violate in materia ambientale, ma non esaminate nel merito.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Individuata come riforma che ha introdotto il rimedio del reclamo ex art. 410-bis c.p.p. contro le ordinanze di archiviazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per la regola secondo cui, in caso di inammissibilità, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è proposto con colpa.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 non è ordinariamente ricorribile per cassazione; il rimedio tipico è il reclamo ex art. 410-bis c.p.p., nei limiti delle nullità di cui all'art. 127, comma 5, c.p.p.
- L'abnormità dell'atto processuale costituisce una categoria eccezionale, utilizzabile solo quando il provvedimento rappresenti uno sviamento della funzione giurisdizionale e sia strutturalmente o funzionalmente estraneo al sistema, con conseguente stasi processuale non altrimenti rimediabile.
- Non è sufficiente dedurre l'erroneità del merito o la illegittimità della motivazione per trasformare un provvedimento di archiviazione in un atto abnorme: occorre dimostrare una radicale deviazione dal modello legale e l'assenza di altri rimedi previsti dall'ordinamento.
- L'abnormità funzionale non è autonoma rispetto a quella strutturale, ma si apprezza verificando se, a fronte della stasi processuale determinata dall'atto, l'ordinamento offra strumenti alternativi idonei a rimuoverne gli effetti; in presenza di tali rimedi, l'abnormità va esclusa.
- In tema di archiviazione, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come surrogato del reclamo o come mezzo per ottenere un riesame del merito del provvedimento di archiviazione.
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