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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48569/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il calcolo del cumulo delle pene operato dalla Procura generale, censurando la esclusione dal limite previsto dall'art. 78 cod. pen. della pena relativa al reato commesso il 21.04.2018. Barile sostiene che i periodi di custodia cautelare in carcere debbano essere considerati alla stregua dell'inizio dell'espiazione e quindi i reati commessi dopo un periodo di custodia cautelare non potrebbero essere esclusi dal cumulo unitario regolato dall'art. 78, altrimenti si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha subito custodia cautelare e chi no.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato il principio consolidato secondo cui il criterio di unità del rapporto esecutivo e il limite moderatore dell'art. 78 cod. pen. si riferiscono alle pene per reati commessi prima dell'inizio della detenzione. I periodi di custodia cautelare in carcere vanno considerati come detenzione ai fini di tale valutazione, ma se i reati sono commessi in tempi diversi e sono soggetti a diverse custodie cautelari, si formano cumuli parziali distinti (ai sensi dell'art. 80) e il criterio moderatore si applica autonomamente all'interno di ciascun cumulo parziale quando ne ricorrano i presupposti. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è corretta e il ricorso è respinto; Barile è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il limite moderatore ("quintuplo" del più grave, come indicato dalla giurisprudenza) si applica con riferimento alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione; negli eventuali cumuli parziali derivanti da reati e custodie in tempi diversi il criterio va commisurato autonomamente a ciascun cumulo parziale.

  • art. 80 cod. pen.

    Disciplina la formazione di cumuli parziali per pene inflitte con sentenze o decreti diversi e ha rilievo quando i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari sono differenti, imponendo la formazione di cumuli distinti ai quali applicare separatamente i limiti dell'art. 78 se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui con condanna del ricorrente alle spese.

Massime di principio

  • Il criterio di unità del rapporto esecutivo e il limite moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. si riferiscono alle pene per reati commessi prima dell'inizio dell'espiazione effettiva (la "detenzione" include anche i periodi di custodia cautelare in carcere).
  • Se i reati sono commessi in tempi diversi e le relative misure di custodia cautelare sono subite in periodi differenti, si formano cumuli parziali distinti (art. 80) e non un unico cumulo globale.
  • Il limite dell'art. 78 va valutato autonomamente per ciascun cumulo parziale: il criterio moderatore opera all'interno di ciascuna operazione di cumulo solo se la pena risultante supera i limiti previsti.
  • La sussistenza di una custodia cautelare precedente non fa retroagire l'inizio dell'espiazione ai fini dell'inclusione di reati successivi nello stesso cumulo; pertanto non sussiste automaticamente una disparità di trattamento quando un imputato abbia subito custodia cautelare prima di un successivo reato.
  • In sede di impugnazione la giurisprudenza di legittimità è consolidata su questi principi: per contestare il calcolo del cumulo occorre dimostrare che i reati e i periodi di custodia siano temporalmente correlati in modo da integrare il presupposto dell'unità del rapporto esecutivo.

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