Cassazione Civile, Ordinanza n. 37016/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una sentenza della commissione tributaria provinciale che aveva accolto i ricorsi riuniti di una società e dei soci avverso più avvisi di accertamento. In appello, la commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio per asserita tardività. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che il giudice d'appello aveva errato nel ritenere applicabile il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c., poiché i giudizi erano stati introdotti nel 2006 e doveva invece applicarsi il previgente termine annuale, con conseguente tempestività dell'appello notificato nel luglio 2018. La parte resistente ha sostanzialmente condiviso la fondatezza della censura, limitandosi a chiedere il rinvio alla CTR.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate: poiché i giudizi erano stati introdotti prima del 4 luglio 2009, si applicava il termine annuale di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo previgente alla riforma del 2009, non quello semestrale. Di conseguenza, l'appello dell'Ufficio, notificato entro il termine annuale tenuto conto della sospensione feriale, era tempestivo. La sentenza della CTR che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività è stata cassata, con rinvio alla CTR Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Nel processo tributario, il termine lungo di impugnazione di sei mesi introdotto dalla riforma del 2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i giudizi anteriori continua ad applicarsi il termine annuale previgente.
art. 46 L. n. 69 del 2009
La modifica dell'art. 327 c.p.c. è stata ritenuta operante solo per i giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della riforma.
art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009
La disciplina transitoria rende irrilevante l'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio rispetto alla data di introduzione del giudizio originario.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata secondo il rito previsto per la trattazione accelerata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini del termine lungo di impugnazione, rileva la data di instaurazione del giudizio originario e non quella di una successiva fase o grado del processo.
- La riforma dell'art. 327 c.p.c. operata dalla L. n. 69 del 2009 non ha efficacia retroattiva sui giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, per i quali permane il termine annuale previgente.
- La tardività dell'impugnazione non può essere dichiarata quando, applicando correttamente la disciplina transitoria e la sospensione feriale, l'atto risulta notificato entro il termine utile.
- Quando la censura sulla tardività dell'appello è fondata sulla sola errata individuazione del termine lungo applicabile, la sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità deve essere cassata con rinvio per il nuovo esame nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →