Ordinanza n. 1436/2026 - Roma, Sezione 4B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento illegittimamente serbato dal Ministero dell''Istruzione e del Merito alla istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale presentata in data 20.07.2022 nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza e per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla medesima istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FRUNGILLO CHRISTIAN il 16\1\2026: per l’annullamento del decreto n° 81736 del 21.11.2025 emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in esecuzione dell’ordinanza del TAR n. 19921/2025, nella parte in cui dispone che: 1 “ Per le motivazioni esposte in premessa , l’attestato formativo dell’istante, sig. Christian Frungillo, nato il 29/08/1973 a Formia (LT), ITALIA, denominato “Master en Educaciòn Especial + 60 creditos ECTS”, rilasciato in SPAGNA in data 22/02/2022, non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’insegnamento in qualità di docente specializzato per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. N° 1866 del 18 gennaio 2023 è rigettata”. -di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, ancorchè non conosciuto che possa incidere nella sfera giuridica e patrimoniale del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del titolo estero "Master en Educación Especial + 60 créditos ECTS" ai fini dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno, adottato in esecuzione di una precedente ordinanza del TAR; il ricorso originario riguardava anche il silenzio sull'istanza di riconoscimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente impugnato il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di formazione professionale presentata nel 2022, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Con motivi aggiunti ha poi chiesto l'annullamento del decreto ministeriale n. 81736 del 21 novembre 2025, adottato in esecuzione della precedente ordinanza del TAR, con cui il Ministero ha ritenuto non valido in Italia il titolo spagnolo "Master en Educación Especial + 60 créditos ECTS" ai fini dell'abilitazione all'insegnamento quale docente specializzato per il sostegno e ha rigettato l'istanza di riconoscimento. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del diniego. Dall'ordinanza non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti contro il decreto, né una contestazione nel merito della valutazione ministeriale, poiché il giudice ha deciso la cautelare sulla base del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché dal diniego di riconoscimento del titolo non risultava derivare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, non essendo egli titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno. In assenza del periculum, il Collegio ha considerato superflua ogni valutazione sul fumus boni iuris e non ha quindi esaminato la legittimità sostanziale del diniego ministeriale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto il giudice ha respinto la domanda per la mancanza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 117, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nella domanda originaria quale fondamento della richiesta di fissazione di un termine per provvedere e di nomina di un commissario ad acta; l'ordinanza cautelare non decide tale domanda.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesività dell'atto non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
- Quando il periculum in mora manca, il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare senza esaminare il fumus boni iuris relativo alla legittimità dell'atto impugnato.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile se il ricorrente non dimostra di essere titolare di un rapporto o contratto concretamente inciso dal diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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