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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2805/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha convalidato il decreto del Questore del 18.5.2024 imponendo un divieto di accesso agli impianti sportivi per 7 anni e l'obbligo di presentarsi agli uffici di polizia per 5 anni. I motivi di ricorso sono: 1) vizio di violazione di legge e motivazione insufficiente sulla durata delle misure (contestata la congruità del massimo quinquennio per l'obbligo di presentazione e del divieto settennale, in assenza di recidiva e con descrizione fattuale ritenuta non grave: era solo in mano una bottiglia di vetro non lanciata); 2) violazione del diritto di difesa per insufficiente tempo per consultare gli atti e predisporre difese (decreto notificato 18.5.2024 ore 12:30, richiesta di convalida del PM 20.5.2024 ore 11:55 e ordinanza del GIP 20.5.2024 ore 14:30, lasciando meno di tre ore utili); 3) omessa o formale verifica della pericolosità personale del destinatario, essendosi il GIP limitato ad un controllo formale senza valutazione concreta del ruolo individuale negli scontri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha stabilito che il divieto di accesso agli impianti sportivi (DASPO) è un provvedimento di natura amministrativa non sindacabile in questa sede, mentre l'obbligo di presentazione è misura della libertà personale sindacabile dal giudice: tuttavia la valutazione del Tribunale è stata ritenuta congrua e motivata, posto che il GIP ha riscontrato un ruolo attivo del Ruina negli scontri (era incappucciato, teneva una bottiglia di vetro mentre altri lanciavano bottiglie, petardi, fumogeni e pietre, con lesioni a tre agenti e danni ai mezzi), giustificando la massima durata prevista per l'obbligo. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che il GIP abbia effettuato una valutazione concreta della pericolosità, non limitandosi a un controllo meramente formale. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che il destinatario ha diritto ad almeno 48 ore dalla notifica del decreto del Questore per consultare gli atti e predisporre memorie; non sussiste un ulteriore termine di 24 ore decorrente dal deposito della richiesta del PM, perché tale deposito non è noto all'interessato e non aggiunge garanzie rispetto al termine originario. La tempestività della richiesta di convalida e dell'ordinanza non ha quindi violato il diritto di difesa. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6) - cd. D.A.S.P.O.

    Disciplina il divieto di accesso agli impianti sportivi e le misure connesse; la Corte ribadisce che il divieto di accesso ha natura amministrativa mentre l'obbligo di presentazione è misura che incide sulla libertà personale e quindi sindacabile dal giudice

  • decreto-legge 8/2007, convertito con modificazioni nella legge 41/2007

    Modifica i limiti di durata delle misure previste dall'art. 6 L.401/1989; la Corte prende atto che il quinquennio per l'obbligo corrisponde alla massima durata prevista dalla normativa

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate nella motivazione)

    es. Sez. 3, Sent. n. 10977/2016; Sez. 3, n. 41899/2023; Sez. 3, n. 21344/2010; Sez. 3, n. 32824/2013; Sez. 3, n. 29760/2013

    Richiamate come precedenti che chiariscono: a) la natura amministrativa del divieto di accesso; b) l'obbligo del termine minimo di 48 ore dalla notifica del decreto del Questore per consentire l'esame degli atti e la difesa; c) i criteri per la verifica della pericolosità in sede di convalida

Massime di principio

  • Il divieto di accesso agli impianti sportivi (DASPO) è sostanzialmente un provvedimento amministrativo e il suo contenuto e durata è limitatamente sindacabile in sede di impugnazione penale di Cassazione
  • Le misure che incidono sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione) sono sindacabili dal giudice e la loro durata deve essere valutata in concreto e proporzionata al grado di pericolosità accertato
  • La pericolosità può essere valutata ex ante sulla base del comportamento collettivo e del ruolo attivo del singolo nel contesto (es. adesione a gruppi violenti, possesso di oggetti potenzialmente offensivi, occultamento dell'identità), non è necessario l'accertamento di un atto offensivo individuale compiuto
  • Il destinatario del provvedimento ha diritto ad almeno 48 ore dalla notifica del decreto del Questore per accedere agli atti e predisporre memorie: il deposito della richiesta di convalida del PM non crea un ulteriore termine di garanzia di 24 ore a favore dell'interessato
  • Una decisione del GIP resa a breve distanza temporale dalla richiesta di convalida del PM non è di per sé lesiva del diritto di difesa se è stato rispettato il termine minimo di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore

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