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Sentenza

Sentenza del 20/07/2022 n. 22679 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi al 2004 (notificati nel 2010) per: (i) disconoscimento della deducibilità di costi fatturati dalla capogruppo T. per Euro 500.000,00 (fattura ritenuta non sufficientemente documentata e basata su scrittura senza data certa); (ii) imputazione a ricavi e recupero IVA per Euro 695.424,27 relativo ad oneri di urbanizzazione fatturati da S.T.I.C.E.A. per conto di Viareggio Immobiliare (l'Ufficio riteneva che il costo fosse stato sostenuto da T.); (iii) recupero IVA su altre tre fatture contestate per mancato rispetto dell'art.21 DPR 633/1972 e contratti privi di data certa. Le ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza di appello che aveva ammesso solo la deducibilità dei 500.000 euro, mentre l'Agenzia proponeva ricorso incidentale su questioni probatorie e di qualificazione dei costi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dalle società, ma ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia (incentrato sulla valutazione e sulla considerazione incompleta degli elementi indiziari emersi nel PVC e sulla istruttoria probatoria), cassando la sentenza d'appello in relazione a tale motivo e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana per nuovo esame. Sono state altresì confermate altre statuizioni di merito e rigettati i restanti motivi di cassazione dei contribuenti. La Corte ha dato atto anche degli effetti contributivi ai sensi del DPR 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3

    Il raddoppio dei termini di accertamento è legittimo se sussiste l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art.331 c.p.p. per reati tributari; non è richiesta l'effettiva presentazione della denuncia, ma il giudice tributario può valutare 'postume' i presupposti dell'obbligo di denuncia.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 57, comma 3

    Analogo principio al DPR 600/1973 sul doppio termine ai fini IVA, con riferimento all'obbligo di denuncia per reati tributari.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 21

    La fattura deve contenere indicazioni sufficientemente dettagliate; fatture con indicazioni generiche possono essere disconosciute dall'Amministrazione ai fini della detrazione IVA o della deduzione dei costi.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 15, comma 1, n. 3

    Rilevanza della disciplina delle operazioni esenti/assoggettate a IVA e della corretta imputazione degli oneri (es. oneri di urbanizzazione).

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 85, 92, 109

    Riferimenti alla disciplina dei componenti negativi e positivi del reddito d'impresa e alle regole di documentazione e rilevanza contabile per la deducibilità dei costi.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 4

    Norma sui reati tributari (es. dichiarazione infedele) richiamata quale possibile fattispecie che legittima il raddoppio dei termini qualora sussista obbligo di denuncia.

  • Art. 331 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di denuncia per determinate notizie di reato; ai fini tributari la sussistenza dell'obbligo giustifica il raddoppio dei termini di accertamento.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 8 e art. 36, n. 4

    Regole processuali del giudizio tributario; censura relativa alla motivazione su questioni rilevanti per le sanzioni e per la decisione di merito.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5, 6, 7

    Disciplina delle sanzioni tributarie: presunzione di colpa e onere a carico del contribuente di dimostrare l'assenza di negligenza; valutazione delle circostanze per eventuale riduzione delle sanzioni.

  • L. n. 212/2000, art. 10, comma 3

    Principi generali di tutela del contribuente richiamati nella difesa sulla responsabilità e sulle sanzioni.

  • Direttiva n. 2006/112/CE (principio di neutralità IVA)

    Il diritto alla detrazione IVA richiede che l'operazione sia reale e inerente; la neutralità non opera se mancano requisiti sostanziali e documentali.

  • Codice Civile, art. 2704

    Richiamato in relazione alle regole sulla prova e sulla conservazione di documenti (rilevanza probatoria di scritture private e data certa).

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Previsione relativa al contributo unificato e all'ulteriore importo dovuto in caso di riforma della sentenza favorevole all'Amministrazione.

Massime di principio

  • Onere della prova: il contribuente deve provare il diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione dell'IVA; la mera produzione di fatture non è sufficiente se esistono indizi di inattendibilità.
  • Valore probatorio delle fatture: fatture con descrizioni generiche o non conformi all'art.21 DPR 633/1972 e contratti privi di data certa sono gravemente deboli come prova della realtà e inerente destinazione delle prestazioni.
  • Presunzioni e PVC: l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni e su risultanze del processo verbale di constatazione; il giudice deve valutare analiticamente gli indizi e la loro forza complessiva, non limitarsi a privilegiare un documento formale senza esaminare gli elementi istruttori contrari.
  • Raddoppio termini: la legittimità del raddoppio dei termini d'accertamento richiede l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale (art.331 c.p.p.) per reati tributari; non è necessaria l'effettiva instaurazione di un procedimento penale, ma il giudice tributario può valutare retrospettivamente la sussistenza del presupposto.
  • Pagamento e imputazione dei costi tra società correlate: per dimostrare che una società ha effettivamente sostenuto un costo è utile documentazione bancaria e contabile che evidenzi movimenti finanziari (banca/cassa); la mera annotazione contabile senza contropartite patrimoniali coerenti può essere ritenuta inaffidabile.
  • Sanzioni: sussiste una presunzione di colpa per violazioni tributarie; il contribuente ha l'onere di dimostrare di aver agito senza negligenza per ottenere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni.
  • Effetti processuali: se il giudice di merito trascura o svaluta indizi raccolti dall'Ufficio senza adeguata motivazione, la decisione può essere cassata e rimessa al giudice di merito per rivalutazione; viceversa i giudizi di fatto sono difficilmente censurabili in Cassazione se adeguatamente motivati.

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