L.R. Veneto 24/2013
Misure di semplificazione per la realizzazione di strutture ricettive all'aperto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto conferma che, per la realizzazione e l’installazione di allestimenti mobili nelle strutture ricettive all’aperto, continua ad applicarsi l’art. 30 della L.R. 33/2002. Ribadisce quindi la non necessità di titoli edilizi per tali allestimenti, purché mantengano i requisiti di temporaneità e amovibilità previsti dalla norma. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Semplificazione per strutture ricettive all’aperto
Misure di semplificazione per le strutture ricettive all’aperto
La legge regionale del Veneto chiarisce il regime applicabile alle opere e agli allestimenti mobili collocati nelle strutture ricettive all’aperto. L’intervento ha finalità di conferma e coordinamento con la disciplina urbanistico-edilizia, in particolare per evitare incertezze sui titoli abilitativi richiesti.
Ambito di applicazione
La norma riguarda le strutture ricettive all’aperto, con specifico riferimento:
- alla realizzazione delle opere necessarie;
- alla collocazione degli allestimenti mobili;
- all’installazione degli stessi allestimenti all’interno di strutture turistiche ricettive all’aperto regolarmente autorizzate.
La disciplina vale esclusivamente nel territorio della Regione Veneto.
Effetto della legge regionale
La legge stabilisce che, in relazione alla definizione statale di interventi di nuova costruzione introdotta nell’art. 3, comma 1, lettera e.5), del DPR 380/2001, continua comunque a trovare applicazione l’art. 30 della L.R. 33/2002.
In sostanza, la legge regionale ribadisce la vigenza della disciplina veneta già esistente sulla realizzazione delle strutture ricettive all’aperto, confermando che gli allestimenti mobili di pernottamento, se inseriti in strutture autorizzate e con i requisiti richiesti, non sono assoggettati ai titoli edilizi ordinariamente previsti.
Regime degli allestimenti mobili di pernottamento
Il testo richiama la disciplina regionale secondo cui tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili, con relative pertinenze e accessori, sono destinati a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee.
Se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all’aperto regolarmente autorizzate, tali allestimenti non sono soggetti a:
- permesso di costruire;
- dichiarazione di inizio attività (DIA);
- altre autorizzazioni o comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi.
Requisiti tecnici degli allestimenti
Per beneficiare del regime semplificato, gli allestimenti devono:
- conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
- non avere alcun collegamento permanente al terreno;
- avere allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze rimovibili in ogni momento.
Coordinamento con la disciplina edilizia statale
La legge regionale si colloca in coordinamento con l’art. 3 del DPR 380/2001, come modificato nel 2013, e richiama il principio secondo cui il discrimine tra interventi soggetti a titolo edilizio e interventi esclusi dipende dalla precarietà oggettiva e funzionale dell’installazione.
La norma regionale non introduce un nuovo regime autonomo, ma conferma e rafforza la lettura già accolta per le strutture ricettive all’aperto nel sistema regionale del turismo.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Valutazione di attualità
La legge ha natura sostanzialmente confermativa e di coordinamento con una disciplina già inserita nel testo unico regionale del turismo. Non contiene termini di efficacia limitati nel tempo né misure emergenziali; pertanto mantiene utilità interpretativa e applicativa per la disciplina delle strutture ricettive all’aperto nel Veneto.
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