L.R. Veneto 26/2013
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Veneto 40/2003 sulle organizzazioni di produttori (OP): ridefinisce i requisiti di riconoscimento, istituisce gli elenchi regionali, disciplina contributi e aiuti di avviamento, fissa norme transitorie per le OP già riconosciute e abroga disposizioni superate. Le nuove regole decorrono dall’entrata in vigore; l’adeguamento delle OP già riconosciute deve avvenire entro 2 anni dal provvedimento regionale sui parametri minimi.
Modifiche alla disciplina regionale sulle organizzazioni di produttori agricole
Modifiche alla disciplina regionale sulle organizzazioni di produttori agricole
La legge regionale del Veneto interviene sulla l.r. 12 dicembre 2003, n. 40, aggiornando la disciplina delle organizzazioni di produttori (OP) in agricoltura. L’obiettivo è riallineare la normativa regionale a quella comunitaria e nazionale, con particolare attenzione al riconoscimento delle OP, agli elenchi regionali, ai contributi e ai regimi transitori.
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
La Giunta regionale provvede al riconoscimento delle OP in conformità alla disciplina statale e comunitaria richiamata nel testo. Per ottenere il riconoscimento, le OP devono dimostrare:
- un numero minimo di produttori associati;
- un volume minimo di produzione commercializzata espresso in euro;
- per le OP che negoziano e sottoscrivono contratti di consegna del latte crudo, un volume minimo espresso in tonnellate di produzione negoziata.
La Giunta, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce per ogni settore o prodotto i parametri minimi richiesti.
Obblighi di commercializzazione dei produttori aderenti
Per i produttori non ortofrutticoli è previsto l’obbligo di far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall’OP aderente.
Per le OP del settore lattiero-caseario che negoziano e sottoscrivono contratti per la consegna del latte crudo:
- deve essere acquisito un mandato espresso da ciascun aderente;
- il mandato deve indicare la quantità di latte conferita;
- tale quantità non può essere inferiore al 75% della media aritmetica delle quantità consegnate dal singolo produttore nei due anni precedenti.
Per i produttori ortofrutticoli è previsto l’obbligo di vendere tutta la produzione tramite l’OP, salvo le deroghe espressamente richiamate dalla normativa comunitaria.
Elenchi regionali delle OP
Sono istituiti elenchi regionali delle OP riconosciute, suddivisi per settori produttivi e prodotti. Vi sono iscritte le OP riconosciute ai sensi della disciplina regionale.
L’iscrizione negli elenchi:
- costituisce presupposto per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale;
- deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato in agricoltura.
La Giunta regionale disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento degli elenchi.
Contributi alle OP e aiuti di avviamento
La Giunta regionale può concedere contributi alle OP iscritte negli elenchi regionali che non abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti nell’ambito di specifiche OCM.
I contributi possono riguardare:
- la realizzazione di programmi operativi;
- uno o più obiettivi o azioni previsti dalla normativa richiamata;
- gli aiuti di avviamento.
La Giunta, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce modalità e priorità di concessione in base ai settori o prodotti interessati.
Regime transitorio per le OP già riconosciute
Le OP già riconosciute alla data di entrata in vigore della legge sono iscritte d’ufficio negli elenchi regionali.
Entro 2 anni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento regionale che fissa i nuovi parametri minimi, le OP già riconosciute devono adeguarsi ai requisiti richiesti.
Se l’adeguamento non avviene entro il termine:
- il riconoscimento è revocato d’ufficio;
- la OP è cancellata dagli elenchi regionali.
Aspetti finanziari
Per l’esercizio 2013, gli oneri relativi agli aiuti di avviamento e alle azioni dei programmi operativi delle OP sono quantificati in 1.300.000 euro e coperti con le risorse allocate nell’UPB U0049 del bilancio di previsione 2013.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogati gli articoli 47, 47 bis, 48 e 49 della l.r. 40/2003, in quanto sostituiti o superati dalla nuova disciplina sulle OP.
Inoltre, l’elenco delle disposizioni soggette a parere comunitario di compatibilità viene aggiornato includendo l’articolo 45 bis e sopprimendo il riferimento all’articolo 49.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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