L.R. Veneto 27/2013
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento veneto alla normativa UE e statale di recepimento: disciplina la somministrazione di alimenti e bevande con SCIA o autorizzazione a seconda delle zone, aggiorna estetisti/acconciatori/tintolavanderie, e detta criteri per un regolamento sugli impianti da fonti rinnovabili. Modifica inoltre la legge regionale 26/2011 su partecipazione UE e aiuti di Stato.
Legge regionale europea 2013 del Veneto: adeguamento a direttive UE su servizi, rinnovabili e procedure europee regionali
Legge regionale europea 2013 del Veneto
La legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 adegua l’ordinamento della Regione del Veneto agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Il provvedimento interviene soprattutto su servizi, attività economiche, energia da fonti rinnovabili e procedure regionali di partecipazione e attuazione del diritto UE.
Finalità e quadro generale
La legge dichiara come finalità generale l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa dell’Unione europea e alla normativa statale di recepimento. Il testo si colloca nell’ambito della legge regionale veneta sulla partecipazione al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche europee.
Servizi nel mercato interno: somministrazione di alimenti e bevande
La parte più ampia del provvedimento aggiorna la disciplina veneta sulla somministrazione di alimenti e bevande per allinearla al decreto legislativo 59/2010, come corretto dal decreto legislativo 147/2012, e alla disciplina statale sulla SCIA.
In sintesi:
- nelle zone sottoposte a tutela dalla programmazione comunale l’apertura e il trasferimento restano soggetti ad autorizzazione comunale;
- nelle zone non soggette a tutela l’apertura e il trasferimento sono soggetti a SCIA;
- ampliamento e riduzione della superficie dei locali sono soggetti a SCIA;
- la SCIA va presentata al comune competente, con regole specifiche per attività al domicilio del consumatore e sui mezzi di trasporto;
- il comune individua, per quanto possibile, quali requisiti debbano essere documentati con attestazioni e asseverazioni tecniche o con dichiarazioni di conformità dell’Agenzia delle imprese, senza poter richiedere tali documenti per requisiti autocertificabili o già nella disponibilità dell’amministrazione.
La disciplina precisa anche i contenuti della SCIA: requisiti morali e, se previsti, professionali; caratteristiche dell’attività; ubicazione e superficie dei locali; conformità edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, acustica, di sicurezza, sorvegliabilità e destinazione d’uso.
Requisiti soggettivi e formazione
Per l’esercizio dell’attività di somministrazione sono richiesti:
- i requisiti morali previsti dalla normativa statale;
- almeno uno dei requisiti professionali previsti dalla normativa statale, ove richiesti.
È disciplinata anche la persona preposta all’attività: la sua nomina deve essere comunicata al comune entro 30 giorni e la comunicazione deve essere esposta nei locali.
Per i corsi di formazione professionale e di aggiornamento, la Giunta regionale definisce organizzazione, accesso, durata e materie, con consultazione delle categorie e dell’ANCI regionale. I corsi possono essere realizzati anche tramite soggetti accreditati. Fino all’adozione delle nuove regole continuano ad applicarsi le modalità già vigenti.
Somministrazione temporanea e stagionale
La legge disciplina la somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste, riunioni straordinarie, sagre e manifestazioni religiose, benefiche o politiche.
Punti principali:
- l’attività temporanea è soggetta alla disciplina statale di semplificazione;
- in tali casi si applicano le regole igienico-sanitarie e di sicurezza, con esclusione delle prescrizioni sulla destinazione d’uso dei locali;
- la durata non può superare il periodo effettivo della manifestazione e comunque non può eccedere 30 giorni consecutivi.
Per la somministrazione stagionale si applicano le regole previste per gli esercizi ordinari, con SCIA nelle aree non tutelate e autorizzazione nelle aree tutelate.
Somministrazione mediante distributori automatici
La disciplina distingue tra:
- locali appositamente adibiti e attrezzati, soggetti alle regole delle attività ordinarie;
- installazioni in forme diverse, per le quali sono richiesti requisiti morali e, se previsti, professionali, nonché SCIA al comune competente.
È consentita un’unica SCIA per più apparecchi installati anche in luoghi diversi dello stesso comune. L’indicazione dei luoghi di installazione va aggiornata annualmente con comunicazione al comune. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche tramite tali apparecchi.
Subingresso, continuità dell’attività e vicende soggettive
Il subingresso nella gestione o titolarità è assoggettato alle regole statali in materia di servizi.
Sono previsti regimi specifici per:
- trasferimento della gestione: il titolo dura fino alla fine della gestione; il proprietario può presentare nuova SCIA al termine, se in possesso dei requisiti;
- morte del legale rappresentante o della persona preposta: i soci possono continuare l’attività con comunicazione al comune e devono documentare i requisiti professionali entro 180 giorni dall’apertura della successione, salvo proroga;
- conferimento di azienda in nuova società: è possibile continuare l’attività previa SCIA, con prova dei requisiti entro 90 giorni;
- cessione di quote con cambio del legale rappresentante o della persona preposta: continuità dell’attività previa comunicazione e dimostrazione dei requisiti entro 90 giorni;
- trasferimento di attività soggette a SCIA: comunicazione al comune entro 30 giorni dal trasferimento o dall’apertura della successione.
Le regole si applicano anche alla somministrazione tramite distributori automatici.
Decadenza, sospensione, revoca e sanzioni
I titoli abilitativi decadono nei casi previsti dalla normativa statale. In caso di violazione delle prescrizioni sulla sorvegliabilità dei locali e sulla tutela dall’inquinamento acustico, il comune può sospendere l’attività fino a 90 giorni, con possibile proroga se il ritardo non è imputabile all’interessato. Se l’attività non viene ripristinata o non si rispettano i provvedimenti di sospensione, l’autorizzazione è revocata o l’attività chiusa.
Le sanzioni sono adeguate alla distinzione tra attività esercitata senza autorizzazione e attività esercitata senza SCIA, con chiusura dell’esercizio nei casi previsti. È prevista inoltre una disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme sugli orari e su altre disposizioni della legge.
Abrogazioni e rinvii alla normativa statale
La legge abroga alcune previsioni ormai incompatibili o superate, tra cui:
- l’articolo 31 della legge regionale 29/2007 sulle attività accessorie;
- specifiche disposizioni e definizioni non più coerenti con la nuova nozione di preposto e con la disciplina della SCIA.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applica la normativa statale vigente, se compatibile.
Artigianato: estetista, acconciatore e tintolavanderia
Il provvedimento aggiorna anche la disciplina di alcune attività artigiane.
Per l’estetista e l’acconciatore:
- l’esercizio è soggetto a SCIA;
- per ogni sede deve essere designato almeno un responsabile tecnico;
- il responsabile tecnico è iscritto nel REA contestualmente alla trasmissione della SCIA;
- il trasferimento della gestione o della sede, l’ampliamento dei locali e la variazione del responsabile tecnico richiedono una nuova SCIA.
Per l’acconciatore, la legge ribadisce anche:
- il divieto di esercizio in forma ambulante o di posteggio;
- la possibilità di esercizio presso il domicilio dell’esercente a determinate condizioni;
- la possibilità di svolgimento presso la sede designata dal cliente in casi specifici;
- limiti di orario di apertura e chiusura e la regola della chiusura domenicale e festiva, salvo deroghe comunali.
Per la tintolavanderia:
- l’attività è soggetta a SCIA;
- i corsi e i contenuti tecnico-culturali sono definiti dalla Giunta regionale;
- per ogni sede va designato un responsabile tecnico;
- le imprese già operanti devono comunicare il responsabile tecnico entro due anni dall’entrata in vigore della legge, altrimenti non possono continuare l’attività;
- la disciplina si applica anche alle lavanderie self-service a gettoni, escluse le regole sul responsabile tecnico.
Energia da fonti rinnovabili
La legge contiene anche un impianto di principi per la futura disciplina regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e del decreto legislativo 28/2011.
Il fulcro della disciplina è l’impegno della Giunta regionale ad approvare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, un regolamento che disciplini i procedimenti autorizzativi per:
- costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- modifiche, potenziamenti, rifacimenti totali o parziali e riattivazioni;
- opere connesse e infrastrutture necessarie.
Il regolamento deve rispettare criteri di:
- semplificazione e razionalizzazione;
- pubblicità e trasparenza;
- procedimento unico con conferenza di servizi;
- autorizzazione unica come titolo comprensivo di tutte le autorizzazioni, anche paesaggistiche e ambientali;
- variante urbanistica comunale, ove necessario;
- misure compensative a favore del comune ospitante;
- cauzione a garanzia della dismissione e del ripristino ambientale;
- disciplina dei titoli abilitativi comunali per impianti fino a 1 MW elettrico;
- tempi di attivazione degli impianti;
- valutazione urbanistica limitata ai casi di occupazione di aree esterne a quelle già di pertinenza dell’impianto.
Le spese istruttorie sono determinate secondo la normativa finanziaria regionale. La nuova disciplina regolamentare non si applica alle istanze già presentate, salvo richiesta espressa dell’interessato. I comuni devono trasmettere alla Giunta regionale copia dei titoli abilitativi e dei dinieghi.
È prevista inoltre l’abrogazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento, di precedenti leggi regionali in materia di impianti solari, biomasse e altre fonti rinnovabili.
Modifiche alla legge regionale n. 26/2011 sulla partecipazione al diritto UE
La legge aggiorna anche la disciplina procedurale regionale sui rapporti con l’Unione europea.
Tra le principali modifiche:
- il Consiglio regionale trasmette alle Camere le risultanze della verifica di sussidiarietà, con contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e alla Giunta;
- la sessione europea del Consiglio regionale è convocata entro maggio per esaminare il disegno di legge regionale europea, il programma legislativo annuale della Commissione, la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale e il rapporto sugli affari europei;
- il rapporto annuale della Giunta sugli affari europei è aggiornato nei riferimenti terminologici e istituzionali;
- la legge regionale europea è definita come strumento annuale per recepire atti UE, dare attuazione a sentenze e decisioni, disporre modifiche normative e individuare atti attuabili in via regolamentare o amministrativa;
- è previsto l’invio immediato via posta certificata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee anche dei provvedimenti regionali diversi dalla legge europea che recepiscono direttive UE.
In materia di aiuti di Stato:
- alla notifica alla Commissione europea deve accompagnarsi una scheda sintetica della misura notificata;
- la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare le procedure di recupero degli aiuti illegittimi;
- è previsto il reciproco accesso telematico alle banche dati sugli aiuti di Stato.
La legge aggiorna inoltre la disciplina dei rappresentanti regionali presso le istituzioni europee, delle strutture di coordinamento, del personale distaccato e del trattamento economico del personale assegnato alla sede di Bruxelles.
Regime transitorio e decorrenze rilevanti
La legge contiene alcune scadenze importanti:
- entro 6 mesi dall’entrata in vigore: approvazione del regolamento regionale sugli impianti da fonti rinnovabili;
- entro 240 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 29/2007, come modificata: adozione delle disposizioni attuative in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- entro 2 anni dall’entrata in vigore della disciplina sulla tintolavanderia: comunicazione del responsabile tecnico per le imprese già operative;
- entro 30 giorni: comunicazione della nomina della persona preposta all’attività di somministrazione e comunicazione del subingresso nelle attività soggette a SCIA;
- entro 90 giorni: dimostrazione dei requisiti in caso di conferimento di azienda o cessione di quote con cambio del legale rappresentante/preposto;
- entro 180 giorni dall’apertura della successione: documentazione dei requisiti professionali nel subingresso per causa di morte, salvo proroga comunale.
Stato di attualità
La legge, nel suo nucleo su servizi, artigianato, energia e procedure europee regionali, conserva utilità pratica. Tuttavia le parti strettamente legate alla programmazione e alle scadenze transitorie del 2013-2015, nonché le disposizioni di abrogazione collegate a regolamenti futuri, risultano oggi in larga misura superate dal punto di vista operativo.
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