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Legge

L.R. Veneto 23/2013

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Normativa regionaleL.R. Veneto 23/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 23/2013 proroga la validità del piano faunistico-venatorio regionale al 10 febbraio 2014, abrogando la precedente proroga del febbraio 2013. Introduce inoltre regole sugli appostamenti per la caccia: DIA o semplice comunicazione a seconda dei casi, limiti costruttivi, competenze comunali e provinciali, e modifica la disciplina di riferimento della legge regionale n. 50/1993.

Proroga del piano faunistico-venatorio regionale del Veneto e disciplina degli appostamenti di caccia

Proroga del piano faunistico-venatorio regionale e disciplina degli appostamenti di caccia

La legge regionale del Veneto interviene su due profili principali: da un lato proroga la validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato nel 2007; dall’altro riorganizza la disciplina degli appostamenti per la caccia, incidendo sulla normativa regionale sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio.

Proroga del piano faunistico-venatorio regionale

La validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è rideterminata fino al 10 febbraio 2014. La proroga opera come estensione temporale finale del piano vigente e serve a coprire il periodo necessario al completamento della nuova pianificazione.

Alla proroga non si applica la disciplina del regolamento di attuazione richiamato dall’allegato A della legge regionale n. 1/2007, articolo 3, comma 2, relativa al rinnovo degli organi degli ambiti territoriali di caccia in caso di proroga del piano.

Abrogazione della precedente proroga

È abrogata la legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1, che aveva già disposto una precedente rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale.

Appostamenti per la caccia: qualificazione e titolo edilizio

Gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati a esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e rimossi al cessare della necessità, sono considerati opere precarie. Per tali strutture è prevista la DIA, salvo il regime più semplice della comunicazione quando siano rimosse entro novanta giorni.

Resta ferma, in ogni caso, l’autorizzazione paesaggistica semplificata quando gli appostamenti ricadano in aree tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Regole costruttive e competenze locali

I comuni possono stabilire modalità costruttive per gli appostamenti di caccia disciplinati dalla legge, nel rispetto della normativa edilizia vigente. Per gli appostamenti diversi da quelli espressamente considerati dalla legge regionale restano applicabili le ordinarie disposizioni edilizie e paesaggistiche.

La DIA e la comunicazione devono essere presentate al comune territorialmente competente e trasmesse per conoscenza anche alla provincia competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.

Modifiche alla legge regionale n. 50/1993

La legge modifica la disciplina regionale sugli appostamenti e sui piani faunistico-venatori provinciali, in particolare:

  • le province individuano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti; quelli fuori zona non sono utilizzabili a fini venatori;
  • per gli appostamenti fissi i piani provinciali devono indicare le zone collocabili, tenendo conto anche di quelli già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge 157/1992;
  • per gli appostamenti rimossi a fine giornata non è previsto l’obbligo di comunicazione al comune;
  • i piani faunistico-venatori provinciali mantengono durata quinquennale e comprendono, tra l’altro, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione, criteri per danni e incentivi, valichi montani, miglioramenti ambientali e programmi di immissione di fauna.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Il termine di proroga del piano è però fissato solo fino al 10 febbraio 2014, quindi la parte sostanzialmente applicativa della norma sulla proroga ha efficacia limitata a tale scadenza.

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