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Legge

L.R. Veneto 28/2013

Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della ...

Normativa regionaleL.R. Veneto 28/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra e interpreta la disciplina veneta sul funzionamento dei gruppi consiliari: proroga a 55 giorni il termine per il rendiconto, disciplina sottoscrizione, spese ammissibili e incarichi fiduciari, chiarisce l’uso degli avanzi pre-2013 e regola le conseguenze dei rendiconti irregolari. Le norme operative riguardano soprattutto gli esercizi 2013 e successivi.

Norme sui gruppi consiliari e sui rendiconti del Consiglio regionale del Veneto

Norme sui gruppi consiliari e sui rendiconti nel Veneto

La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina dei gruppi consiliari, integrando e chiarendo le regole introdotte nel 2012 in attuazione della normativa statale sul controllo dei rendiconti e sulla riduzione dei costi della politica. Il provvedimento si concentra su rendicontazione, spese ammissibili, utilizzo degli avanzi e conseguenze delle irregolarità.

Rendicontazione annuale dei gruppi consiliari

Il termine per trasmettere il rendiconto annuale viene portato a 55 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere approvato secondo le linee guida statali recepite con DPCM e trasmesso dal presidente del gruppo al Presidente del Consiglio regionale.

Il rendiconto deve inoltre essere sottoscritto da tutti coloro che hanno rivestito la carica di presidente del gruppo nel periodo di riferimento.

In caso di mancata osservanza degli obblighi di presentazione e regolarizzazione del rendiconto, è prevista la sospensione automatica dei contributi fino alla presentazione o regolarizzazione.

Spese dei gruppi consiliari e incarichi di collaborazione

La disciplina regionale chiarisce che gli incarichi di collaborazione dei gruppi consiliari hanno natura fiduciaria e sono affidati con modalità privatistiche.

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto della normativa statale e delle linee guida sul rendiconto, definisce le tipologie di spesa inerenti alle attività istituzionali dei gruppi.

Tra le spese istituzionali ammesse, con riferimento agli esercizi finanziari 2013 e successivi, rientrano in particolare:

  • attività di promozione e divulgazione delle iniziative della Regione, del gruppo e dei singoli consiglieri, anche tramite strumenti cartacei, digitali e mass media;
  • divulgazione e valorizzazione della legislazione regionale e degli atti di organi, enti e società regionali;
  • manifestazioni, eventi, seminari, incontri e riunioni, con relative spese di ospitalità per relatori e rappresentanti di soggetti sociali, culturali e sportivi;
  • formazione, aggiornamento e seminari di studio per consiglieri, dipendenti e collaboratori;
  • studi, ricerche, indagini e analisi su orientamenti sociali, bisogni dei cittadini e qualità dell’attività istituzionale.

Sono inoltre ammesse:

  • acquisto di quotidiani, periodici, pubblicazioni e libri, anche in formato elettronico e online;
  • spese logistiche per sale, attrezzature e servizi ausiliari per riunioni e incontri fuori sede autorizzati;
  • missioni di collaboratori e dipendenti, anche con uso del mezzo proprio, se autorizzate dal presidente del gruppo.

La legge precisa che a tali spese non si applicano i limiti previsti da alcune disposizioni del decreto-legge n. 78/2010 sulle spese di personale.

Interpretazione autentica sull’uso degli avanzi finanziari

La legge interpreta in senso favorevole ai gruppi la disciplina sugli avanzi finanziari precedenti il 2013.

In particolare:

  • le spese per il personale non si computano nel limite di spesa se effettuate con avanzi degli esercizi precedenti al 2013;
  • gli avanzi finanziari degli anni anteriori al 2013 possono essere impiegati per tutte le tipologie di spesa previste dal modello di rendiconto approvato con DPCM 21 dicembre 2012, comprese quelle per il personale.

Conseguenze del rendiconto non regolare

Se la sezione regionale di controllo della Corte dei conti dichiara non regolare il rendiconto, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deve:

  • trasmettere la deliberazione ai presidenti dei gruppi interessati;
  • disporre la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate, anche tramite un piano di rientro con decurtazioni progressive del contributo annuale;
  • inviare la comunicazione al presidente che ha sottoscritto e presentato il rendiconto, oppure, se il gruppo ha cambiato presidente, a quello che ha autorizzato la spesa irregolare;
  • disporre la decadenza dal diritto all’erogazione, per l’anno in corso, delle risorse per il funzionamento in misura proporzionale alle spese irregolari, con eventuale richiesta di restituzione delle somme già erogate.

Disciplina transitoria per contratti precedenti al recepimento del decreto-legge n. 174/2012

Per gli esercizi finanziari 2013 e successivi sono considerate ammissibili anche le spese derivanti da contratti di collaborazione, consulenza o formazione stipulati dai gruppi prima del recepimento del decreto-legge n. 174/2012, purché i relativi effetti giuridici ed economici proseguano nella nona legislatura.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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