L.R. Veneto 25/2013
Disposizioni transitorie concernenti il fondo di garanzia e controgaranzia in materia di turismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 25/2013 ripristina in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, l’efficacia della disciplina del fondo di garanzia e controgaranzia turistico già prevista dall’art. 101 l.r. 33/2002, per le pratiche definite o pendenti al 3 luglio 2013 e definite entro fine anno. Dopo tale data il fondo resta solo per la gestione delle posizioni già chiuse secondo la disciplina transitoria.
Disposizioni transitorie sul fondo di garanzia e controgaranzia per il turismo veneto
Disposizioni transitorie sul fondo di garanzia e controgaranzia per il turismo
La legge regionale del Veneto disciplina una fase transitoria per assicurare continuità agli interventi di garanzia e controgaranzia nel settore turistico, in attesa dell’attuazione della nuova disciplina regionale sul turismo. L’intervento riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto.
Ambito applicativo e finalità
La norma nasce per colmare il vuoto operativo determinato dall’abrogazione, con decorrenza 3 luglio 2013, dell’articolo 101 della l.r. 33/2002, che regolava il fondo regionale gestito da Veneto Sviluppo S.p.A. per garanzie e controgaranzie sui finanziamenti agevolati al turismo. La finalità dichiarata è assicurare continuità agli interventi e certezza del diritto nel passaggio alla nuova disciplina di cui alla l.r. 11/2013.
Regime transitorio della disciplina previgente
Nelle more dell’attuazione degli articoli 45 e 46 della l.r. 11/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, è ripristinata la vigenza dell’articolo 101 della l.r. 33/2002, come da ultimo modificato dalla l.r. 3/2013.
Il ripristino opera però solo con riferimento ai procedimenti concessori di garanzia e controgaranzia:
- definiti alla data del 3 luglio 2013;
- in corso di definizione alla medesima data;
- purché definiti entro il 31 dicembre 2013;
- nei limiti della capienza del fondo di garanzia e controgaranzia.
Operatività dopo il 31 dicembre 2013
Dopo il 31 dicembre 2013, il fondo di garanzia e controgaranzia non mantiene una piena operatività concessoria. La sua attività è limitata alla gestione delle posizioni definite ai sensi del regime transitorio.
La gestione è affidata al soggetto individuato in conformità all’articolo 45, comma 2, della l.r. 11/2013, cioè il soggetto cui la Giunta regionale può affidare la gestione delle risorse del fondo di rotazione del turismo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La disciplina sostanziale transitoria è però espressamente limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2013, con sola prosecuzione successiva per la gestione delle posizioni già definite o definibili nel perimetro indicato.
Valutazione di attualità
L’atto ha natura eminentemente transitoria e riferita a un periodo ormai concluso, collegato a pratiche e procedimenti del 2013. Per questo è oggi sostanzialmente privo di utilità applicativa corrente ed è da considerarsi obsoleto.
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