Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 22/2013

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 22/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 22/2013 modifica l’art. 6 della l.r. 25/1992 eliminando il quorum di partecipazione per l’approvazione dei referendum consultivi relativi alla fusione di comuni e al mutamento della loro denominazione: basta la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dall’affluenza. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Veneto.

Modifica del quorum per i referendum su fusioni e cambi di denominazione dei comuni

Modifiche ai referendum consultivi su fusioni e denominazioni comunali

La legge regionale del Veneto n. 22 del 24 settembre 2013 interviene sulla disciplina delle variazioni provinciali e comunali, limitatamente ai referendum consultivi relativi alle fusioni tra comuni e alle modifiche della denominazione comunale. L’obiettivo è agevolare i processi di fusione e semplificare l’esito dei referendum interessati.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda la legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, in particolare l’articolo 6, che disciplina l’individuazione delle popolazioni chiamate al referendum e la valutazione dell’esito delle consultazioni relative alle variazioni delle circoscrizioni comunali.

Regola sul quorum per fusione di comuni e cambio di denominazione

Per due ipotesi specifiche la proposta sottoposta a referendum si intende approvata sulla sola base del voto espresso:

  • variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni;
  • variazione della denominazione dei comuni.

In questi casi non rileva il numero degli elettori partecipanti alla consultazione: è sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi.

Effetti sulla valutazione dei risultati referendari

Resta ferma la regola generale secondo cui i risultati dei referendum sulle variazioni delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel complesso sia, quando necessario, distintamente per le diverse parti del territorio interessate. Per le fusioni di comuni, la disciplina aggiornata prevede inoltre che la valutazione avvenga anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria, ma senza che sia richiesto un quorum di validità per l’approvazione della proposta.

Disciplina della popolazione interessata al referendum

La legge conferma che:

  • per le variazioni delle circoscrizioni comunali diverse dalla fusione, il Consiglio regionale individua, su proposta della Giunta, le popolazioni interessate;
  • la consultazione deve riguardare in via ordinaria l’intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari;
  • per la fusione di comuni, il referendum deve comunque riguardare l’intera popolazione dei comuni interessati;
  • per il mutamento di denominazione comunale, il referendum riguarda l’intera popolazione del comune.

Regime delle norme applicabili

Ai referendum consultivi continua ad applicarsi la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, salvo quanto espressamente disposto dalla legge regionale sulle variazioni provinciali e comunali. La novità introdotta nel 2013 deroga a ogni eventuale meccanismo di quorum di partecipazione per le due ipotesi indicate.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.