Sentenza n. 4982/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 681/2025 pubblicata il 28.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 6556/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 681/2025 del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.000,00 ed era stato condannato il Ministero alla costituzione della Carta e all'accredito della relativa somma. Il titolo era stato notificato al Ministero il 31 marzo 2025; era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre specifiche ragioni ostative all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in ragione del passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria del 7 gennaio 2026, e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente e ponendo a carico del Ministero il compenso di euro 500,00. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessante con l'insediamento del commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto dal titolo giudiziale alla fruizione della Carta elettronica del docente.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora; la penalità ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni è presupposto per procedere all'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione debitrice.
- Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo del titolo entro un termine determinato.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche eventualmente mediante modifiche di bilancio, a spese dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; essa decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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