Sentenza n. 13642/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 7 ottobre 2025, comunicato in data 9 ottobre 2025 con nota prot. n. 83395, con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato l’archiviazione delle segnalazioni di Iliad Italia S.p.A. relative alle campagne di winback via SMS di Wind Tre S.p.A., ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGCM di archiviazione delle segnalazioni relative alle campagne promozionali winback via SMS di Wind Tre S.p.A.
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Iliad ha impugnato l’archiviazione disposta dall’AGCM ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 26 del Codice del consumo, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà e violazione della prassi decisoria dell’Autorità, sostenendo che gli SMS winback fossero incompleti e ingannevoli perché riportavano solo alcune informazioni sull’offerta e rinviavano, tramite link, a una pagina web per i dettagli relativi a costi, servizi accessori, durata minima, copertura, compatibilità 5G e limiti delle offerte. Secondo Iliad, le informazioni essenziali dovevano essere autosufficienti sin dal primo contatto. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione dell’AGCM circa la frequenza degli SMS, la durata delle campagne e l’assenza di carattere aggressivo o ingannevole delle comunicazioni, deducendo la reiterazione ravvicinata delle offerte, la brevità dei termini di adesione, il contenuto sollecitatorio dei messaggi e l’assenza di valido consenso privacy. Wind Tre ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che esso mirasse a ottenere un sindacato sostitutivo sulle valutazioni discrezionali dell’AGCM.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità di Wind Tre, chiarendo che il sindacato sulle archiviazioni dell’AGCM riguarda la ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione, nonché l’adeguatezza e proporzionalità dell’istruttoria, senza sostituire le valutazioni discrezionali dell’Autorità. Nel merito, ha accolto il primo motivo. L’AGCM aveva ritenuto sufficienti le informazioni contenute negli SMS anche per la presenza di un link a una pagina web di dettaglio; tale motivazione è stata giudicata illogica e contraria all’orientamento consolidato secondo cui la comunicazione pubblicitaria deve contenere le informazioni essenziali in modo completo e autosufficiente sin dal primo contatto con il consumatore. Il successivo rinvio a una pagina web, di consultazione eventuale, non può sanare ex post l’incompletezza del messaggio iniziale. Il TAR ha inoltre escluso che le ulteriori argomentazioni dell’AGCM sulla disponibilità generalizzata di smartphone connessi a internet potessero essere introdotte per la prima volta in giudizio, trattandosi di integrazione postuma della motivazione. Sono stati invece respinti i profili del secondo motivo relativi alla frequenza degli SMS, alla durata delle campagne, al carattere sollecitatorio dei messaggi e al consenso privacy. Su tali aspetti l’AGCM aveva svolto un’istruttoria pre-procedimentale ritenuta adeguata, acquisendo informazioni e documenti da Wind Tre, e la valutazione circa l’assenza di elementi sufficienti per avviare un procedimento non è risultata manifestamente illogica o irragionevole. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento dell’archiviazione limitatamente al profilo della completezza delle informazioni contenute negli SMS e obbligo di riedizione dell’attività di accertamento e valutazione. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 20, 21, 22, 24 e 26 d.lgs. 206/2005
Le disposizioni del Codice del consumo sono state invocate con riguardo alla possibile natura ingannevole e aggressiva delle campagne promozionali winback; il TAR ha ritenuto necessario rinnovare la valutazione dell’AGCM sulla completezza delle informazioni fornite nel primo messaggio.
art. 5, comma 1, lett. c), Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa
manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti
Consente l’archiviazione delle segnalazioni quando gli elementi disponibili non giustifichino ulteriori accertamenti; il relativo esercizio è sindacabile sotto i profili della ragionevolezza, logicità, coerenza della motivazione e adeguatezza dell’istruttoria.
art. 3, comma 2, Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa
È stato utilizzato dall’AGCM per acquisire da Wind Tre informazioni sulle campagne winback nella fase pre-istruttoria.
Massime di principio
- Il provvedimento con cui l’AGCM archivia una segnalazione è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del controllo sulla ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione e sull’adeguatezza e proporzionalità dell’attività istruttoria, senza che il giudice possa sostituire le proprie valutazioni a quelle discrezionali dell’Autorità.
- Nelle comunicazioni pubblicitarie le informazioni essenziali sull’offerta devono essere fornite in modo completo e autosufficiente sin dal primo contatto con il consumatore, poiché è in quel momento che si determina l’effetto di aggancio commerciale.
- Il rinvio, mediante un link contenuto nel messaggio promozionale, a una pagina web recante informazioni ulteriori non sana l’incompletezza del messaggio iniziale quando la consultazione della pagina sia eventuale e successiva al primo contatto.
- L’amministrazione non può integrare per la prima volta in giudizio la motivazione di un provvedimento di archiviazione mediante argomentazioni non esplicitate nell’atto impugnato.
- Nella fase pre-istruttoria l’AGCM non è tenuta ad approfondire ogni possibile profilo teorico o congetturale della segnalazione, essendo sufficiente un esame complessivo dei temi essenziali; la scelta di non avviare il procedimento è illegittima solo se fondata su un’istruttoria inadeguata o su una motivazione manifestamente illogica o irragionevole.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →