Sentenza n. 1104/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di riconoscimento del trattamento economico previsto per il trasferimento d’autorità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, militari destinati ad altra sede a seguito della soppressione della struttura presso la quale prestavano servizio, chiedevano il riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 86 del 2001 per i trasferimenti d’autorità. In appello è stata rilevata d’ufficio la possibile inammissibilità del gravame per difetto, al momento della notificazione e del deposito, dell’iscrizione del difensore nell’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La parte appellante ha prodotto una certificazione attestante l’iscrizione del difensore all’albo ordinario e l’esercizio ininterrotto della professione per dodici anni, ma non l’effettiva iscrizione all’albo speciale nelle date di instaurazione del giudizio. Nell’epigrafe e nel mandato era indicato anche un altro avvocato abilitato, che tuttavia non aveva sottoscritto l’appello, il modulo di deposito e le procure.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile. L’art. 22, comma 2, c.p.a. impone, nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il possesso del requisito temporale di esercizio della professione non è sufficiente: occorrono la domanda dell’interessato, la valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense e l’effettiva iscrizione nell’albo speciale, che ha natura costitutiva dello status e non può retroagire al momento del mero maturare dei requisiti. Poiché il difensore che aveva sottoscritto gli atti non risultava iscritto all’albo speciale al momento della notificazione e del deposito dell’appello, mancava lo jus postulandi e il gravame era inammissibile. L’indicazione di altro difensore abilitato non ha sanato il vizio, non avendo quest’ultimo sottoscritto gli atti processuali. Il Collegio ha disposto la trasmissione della sentenza al Consiglio nazionale forense, al competente Consiglio dell’ordine e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione processuale.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, c.p.a.
«per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori»
L’assistenza tecnica nei giudizi davanti al Consiglio di Stato deve essere prestata da un avvocato iscritto all’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
artt. 24 e 111 Cost.
L’obbligo del patrocinio da parte di un avvocato cassazionista non contrasta con il diritto di difesa, ma costituisce una modalità diretta ad assicurarne l’effettività mediante una qualificazione professionale adeguata.
art. 22, comma 4, l. 247/2012
Consente l’iscrizione all’albo speciale secondo il regime transitorio, ma non attribuisce lo jus postulandi prima dell’effettiva iscrizione.
art. 33, comma 2, r.d.l. 1578/1933
«gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali»
Il requisito dell’esercizio professionale per dodici anni è condizione per chiedere l’iscrizione, ma non sostituisce la domanda, la valutazione favorevole e l’effettiva iscrizione nell’albo speciale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il difensore deve essere effettivamente iscritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al momento della notificazione e dell’instaurazione del giudizio; il mero possesso dei requisiti per chiedere l’iscrizione non conferisce lo jus postulandi.
- L’iscrizione nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori ha natura costitutiva dello status e non può decorrere anteriormente al provvedimento di iscrizione adottato su domanda dell’interessato.
- La verifica dell’abilitazione del difensore costituisce potere-dovere del giudice, poiché lo jus postulandi è un presupposto processuale; la sua carenza determina l’inammissibilità dell’appello.
- L’indicazione nell’atto processuale di un ulteriore avvocato abilitato non evita l’inammissibilità quando tale avvocato non abbia sottoscritto l’atto, il deposito e la procura: la paternità processuale resta riferibile al solo difensore privo dello jus postulandi.
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