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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13056/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per 60.359,53 euro disposto dal GIP per presunta truffa aggravata (art. 640-bis c.p.). L'accusa è che il ricorrente, attestando falsamente il possesso dei requisiti (in particolare la regolarità fiscale, nonostante un debito con l'Erario di 1.035 euro), avrebbe ottenuto in affitto un terreno da "Calabria Verde" e ciò avrebbe costituito il presupposto per ricevere contributi europei erogati da A.R.C.E.A. Calabria (38.232 euro per la domanda unica 2020-2021 e 20.027 euro per il periodo 2021-2022). Il ricorrente deduceva: carenza di motivazione su punto specifico (se la domanda 2020 si fondasse su una concessione 2015 anziché su quella del 17/7/2020), insussistenza del fatto-reato o mancata incidenza del mendacio sulla decisione di "Calabria Verde", possibile ricaduta della fattispecie nell'illecita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), e mancanza di intento fraudolento essendo allevatore e concessionario da oltre vent'anni.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure (difetto di motivazione dedotto in cassazione e la riqualificazione automatica nella fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p. come mezzo per ottenere esito favorevole), ma ha rilevato una insufficienza motivazionale del Tribunale dove questo aveva affermato che la falsità nella stipula della concessione si riverbera automaticamente nei rapporti con AGEA/ARCEA. La Corte ha osservato che la translatio della menzogna tra due procedure amministrative distinte non può darsi per scontata e richiede accertamenti di fatto su un eventuale collegamento funzionale tra le procedure o sulla presenza della falsa attestazione anche nella "domanda unica di pagamento". Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio e un supplemento di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 322-ter c.p.

    Norma richiamata nel titolo del provvedimento di sequestro preventivo quale base per il sequestro delle somme ritenute profitto del reato

  • art. 640-quater c.p.

    Richiamato insieme all'art. 322-ter come disposizione rilevante per gli aspetti economico-patrimoniali connessi al reato di cui all'art. 640-bis

  • art. 640-bis c.p.

    Fattispecie di truffa aggravata contestata: la Corte valuta se la falsa attestazione abbia effettivamente avuto efficacia ingannevole anche nei confronti dell'ente erogatore dei contributi

  • art. 316-ter c.p.

    Richiamata dal difensore quale possibile riqualificazione del fatto in indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte osserva che la riqualificazione non avrebbe prodotto effetto favorevole sull'istanza di riesame, per cui la questione è inammissibile in questa sede

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Richiama il divieto di dedurre in cassazione, nel procedimento inerente il sequestro preventivo, vizi di motivazione non consentiti dall'articolo; utilizzato per escludere alcune doglianze del ricorrente

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Richiesta di interesse concreto per l'ammissibilità del gravame: la Corte sottolinea che il ricorso deve mirare a rimuovere un pregiudizio effettivo derivante dal provvedimento impugnato

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo, le doglianze sul difetto di motivazione possono essere inammissibili in cassazione se invocate come generiche o su punti di fatto non definitivamente accertati; il rimedio è spesso il rinvio al giudice di merito per supplemento di motivazione.
  • La semplice deduzione di una falsa attestazione in una procedura amministrativa non consente automaticamente di estendere l'efficacia ingannevole a una successiva procedura diversa; occorre accertare un collegamento funzionale o l'effettiva ripetizione della menzogna anche nella domanda di erogazione per ritenere integrata la truffa rispetto all'ente erogatore.
  • La riqualificazione del reato (es. da truffa aggravata ad indebita percezione di erogazioni pubbliche) non è rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione se non incide concretamente sul pregiudizio che il ricorrente intende rimuovere; in cassazione va dimostrato un effettivo vantaggio processuale.
  • Per contestare il sequestro del profitto del reato è determinante dimostrare il nesso causale e l'effettiva natura di profitto rispetto alle somme percepite: se la condotta falsificante non è provata come influente sul buon esito dell'erogazione, il sequestro può risultare ingiustificato.
  • Il giudice di merito deve motivare chiaramente l'esistenza di un "effetto transitivo" della falsità tra procedure amministrative separate; in assenza di motivazione adeguata, il giudice superiore annullerà e rinvierà per gli accertamenti di fatto necessari.
  • Chi impugna deve mostrare un interesse concreto a ottenere rimozione del provvedimento impugnato; censure sterili o prive di prospettare un reale vantaggio processuale sono destinate a essere dichiarate inammissibili.

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