Ordinanza n. 1711/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di rigetto dell'istanza di visto per lavoro da rilasciarsi a seguito di nulla osta al lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulle questioni relative alla validità della procura del ricorrente ubicato all'estero e alla legittimazione attiva del potenziale datore di lavoro. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 per la prosecuzione.
Atto impugnato: rigetto dell'istanza di visto per lavoro subordinato, presentata a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto per ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare, del diniego di visto per lavoro subordinato. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi preliminari sulla validità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente residente all'estero, poiché non risultava munita della legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, né, in alternativa, dell'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Il Collegio ha inoltre rilevato dubbi sulla legittimazione attiva del potenziale datore di lavoro, richiamando la consolidata giurisprudenza della Sezione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Quando il Collegio rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie; nel caso concreto la disposizione è stata utilizzata per instaurare il contraddittorio sulle questioni preliminari rilevate dopo il passaggio in decisione.
art. 33 d.P.R. 445/2000
legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
È richiamato quale fondamento della necessità di legalizzazione della procura rilasciata all'estero, ove non operi un regime alternativo.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
È richiamato insieme all'art. 33 d.P.R. 445/2000 in relazione alla legalizzazione dei documenti formati all'estero.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Per gli Stati aderenti, l'apostille è indicata come alternativa alla legalizzazione consolare ai fini della validità formale della procura rilasciata all'estero.
legge 1253/1966
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966
È richiamata quale legge italiana di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione rilevante ai fini della definizione del giudizio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
- La procura alle liti rilasciata da una parte residente all'estero deve risultare legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo che trovi applicazione una disciplina convenzionale che consenta, in alternativa, l'apposizione dell'apostille.
- La legittimazione attiva del potenziale datore di lavoro a impugnare il diniego del visto per lavoro subordinato costituisce una questione preliminare che il giudice deve verificare, alla luce della giurisprudenza consolidata della Sezione.
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