Sentenza n. 1578/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per l'annullamento, previa sospensiva - del Comunicato AIFA pubblicato sul proprio sito 7 aprile 2025 (doc. 1) dal titolo “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”, nella parte in cui è previsto che nelle determinazioni AIFA di classificazione di specialità medicinali equivalenti a carico del SSN verrà inserita la seguente clausola: “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al … 58,65% nel caso di medicinali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in caso di erogazione nell'ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”; - degli esiti delle due procedure di riclassificazione di medicinale equivalente e segnatamente a base di apixaban (nome commerciale Apixaban Sandoz) e di amoxicilina e acido clavulanico (nome commerciale Yivenqosh) di titolarità della ricorrente (doc. 2) nella parte in cui, in applicazione dell'impugnato Comunicato AIFA, viene riportata all'art. 1 la sopra menzionata clausola avente l'effetto di ridurre dello 0,65% l'attuale quota di spettanza delle aziende farmaceutiche produttrici di medicinali equivalenti per riversarla in favore dei grossisti; - nonché ogni altro atto, non conosciuto, comunque connesso o consequenziale a quelli qui specificamente impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicato AIFA sulla maggiorazione della quota di spettanza dei grossisti e conseguenti determinazioni di riclassificazione di due medicinali equivalenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il Comunicato AIFA del 7 aprile 2025, nella parte in cui prevedeva l'inserimento, nelle determinazioni di classificazione dei medicinali equivalenti a carico del Servizio sanitario nazionale, di una clausola volta a trasferire ai grossisti lo 0,65% della quota di spettanza del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, elevando la quota dei grossisti dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico. Sono state inoltre impugnate le determinazioni relative a medicinali equivalenti a base di apixaban e di amoxicillina/acido clavulanico, nella parte recante la medesima clausola, nonché gli atti connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, ma la dichiarazione è stata notificata senza rispettare il termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia non poteva produrre gli effetti propri della rinuncia rituale, poiché non era stata notificata nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere da fatti o atti univoci sopravvenuti e dal comportamento delle parti elementi probatori della perdita dell'interesse alla decisione. La dichiarazione della ricorrente è stata quindi valutata quale manifestazione univoca della sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della decisione in rito.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
Il termine di dieci giorni anteriori all'udienza deve essere rispettato affinché la rinuncia al ricorso sia rituale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia non rituale può costituire, insieme al comportamento processuale della parte, elemento univoco della sopravvenuta carenza di interesse e giustificare la dichiarazione di improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza per produrre gli effetti propri della rinuncia rituale ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- La violazione del termine previsto per la notifica della rinuncia non impedisce al giudice di valutare la dichiarazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale elemento univoco della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando dal comportamento processuale del ricorrente emerga in modo univoco la perdita dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non ricorrono i presupposti formali della rinuncia rituale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →