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Sentenza

Sentenza n. 12841/2026 - Roma, Sezione 2Q

Giustizia amministrativa202306866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza del TAR Lazio n. 577/2022 ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la legge 24 febbraio 2023, n. 14 costituisse un documento decisivo emerso dopo la sentenza e non producibile nel precedente giudizio per causa non imputabile. La legge aveva introdotto una procedura concorsuale riservata ai partecipanti al concorso del 2017 che, alla data del 28 febbraio 2023, avessero un contenzioso pendente sugli esiti della selezione. Secondo i ricorrenti, la sopravvenuta legge avrebbe consentito di esercitare diversamente il diritto di difesa e di mantenere pendente il procedimento, così da rientrare tra i beneficiari della procedura riservata. È stata inoltre dedotta la tempestività del ricorso per revocazione, con decorrenza del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge. Undici ricorrenti hanno successivamente rinunciato al ricorso.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente agli undici ricorrenti che hanno formalizzato la rinuncia, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione in applicazione del principio dispositivo. Quanto agli altri ricorrenti, il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto, anche a prescindere dal profilo di irricevibilità derivante dalla notifica effettuata il 2 maggio 2023, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della legge il 27 febbraio 2023 e scaduto il 28 aprile 2023, che la legge n. 14/2023 non fosse qualificabile come documento decisivo ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. Il documento rilevante per la revocazione deve preesistere alla sentenza, essere stato ignorato o non producibile per forza maggiore o fatto dell’avversario e risultare direttamente decisivo, ossia astrattamente idoneo a determinare una diversa decisione. La legge invocata era invece una fonte normativa successiva ai fatti controversi, non rappresentava un fatto risolutivo e avrebbe potuto incidere soltanto sulle strategie difensive dei ricorrenti, non sul convincimento del giudice in ordine alla legittimità dell’esclusione. Mancavano quindi i presupposti sia della fase rescindente sia della successiva fase rescissoria. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Prevede il rimedio della revocazione delle sentenze del giudice amministrativo secondo i casi e le modalità disciplinati dal codice di procedura civile.

  • art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

    “un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda”

    Il documento deve preesistere alla decisione impugnata, non essere stato producibile per forza maggiore o per fatto dell’avversario ed essere direttamente decisivo; non è sufficiente che offra elementi indiziari o consenta di rivedere le strategie difensive.

  • art. 92 c.p.a.

    Il termine di sessanta giorni per proporre la revocazione decorreva, secondo la prospettazione esaminata, dalla conoscenza del documento decisivo; nel caso concreto il ricorso è stato notificato oltre il termine decorrente dalla pubblicazione della legge.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; tale conseguenza è stata applicata ai ricorrenti che hanno rinunciato al ricorso.

  • art. 393, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato per affermare che il documento oggetto della revocazione deve preesistere alla decisione impugnata; non basta che sia anteriore la situazione di fatto rappresentata.

Massime di principio

  • Ai fini della revocazione per documento decisivo, il documento deve preesistere alla sentenza impugnata, non essere stato prodotto per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario ed essere direttamente idoneo a determinare una decisione diversa; non è sufficiente che consenta soltanto di modificare le strategie difensive della parte.
  • Una legge sopravvenuta, in quanto fonte normativa e non documento rappresentativo di un fatto preesistente, non integra di regola il documento decisivo richiesto dall’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., soprattutto quando non incide direttamente sul fatto risolutivo della controversia già decisa.
  • La decisività del documento ai fini della revocazione richiede la sua diretta attinenza a un fatto risolutivo della controversia; sono insufficienti elementi meramente indiziari utilizzabili soltanto per un riesame complessivo del quadro probatorio e per una diversa valutazione delle difese.
  • La rinuncia al ricorso da parte di alcuni ricorrenti, ove evidenzi il venir meno dell’interesse alla decisione e sia ritualmente formalizzata, comporta l’improcedibilità limitatamente alle relative posizioni, senza estendersi necessariamente agli altri ricorrenti non rinuncianti.
  • La tardiva notificazione del ricorso per revocazione determina l’irricevibilità quando il termine di sessanta giorni decorre dalla pubblicazione o conoscenza del documento indicato come decisivo; il giudice può comunque esaminare, in via subordinata, l’infondatezza della domanda revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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