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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-377/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019. — Regno di Spagna contro Parlamento europeo. — Ricorso di annullamento – Regime linguistico – Procedura di selezione di agenti contrattuali – Invito a manifestazione d’interesse – Autisti – Gruppo di funzioni I – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione alle sole lingue inglese, francese e tedesca – Lingua di comunicazione – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio. — Causa C-377/16

Giurisprudenza europea62016CJ0377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha annullato l'invito a manifestazione d'interesse del Parlamento europeo per autisti agenti contrattuali, nonché la banca dati dei candidati, perché la limitazione linguistica non era adeguatamente giustificata. Ha ritenuto discriminatoria la restrizione di fatto delle lingue utilizzabili per la candidatura e, soprattutto, la scelta della lingua 2 solo tra inglese, francese e tedesco. È stato invece confermato che i candidati agli impieghi di agente contrattuale devono dimostrare la conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell'Unione.

Annullamento di un invito a manifestazione d'interesse per autisti del Parlamento europeo per discriminazione linguistica e mancata giustificazione della limitazione alle lingue inglese, francese e tedesca

La questione giuridica

Se il Parlamento europeo potesse: 1) limitare di fatto le lingue utilizzabili dai candidati per presentare la candidatura e comunicare con l'EPSO; 2) imporre, per la lingua 2 della procedura di selezione, la scelta tra sole inglese, francese e tedesco; 3) richiedere un livello B2 per tale lingua; 4) giustificare tali limitazioni alla luce del regime linguistico dell'Unione, del divieto di discriminazione fondata sulla lingua e dell'interesse del servizio.

Principio di diritto

Nelle procedure di selezione del personale dell'Unione le istituzioni possono prevedere limitazioni linguistiche solo se queste sono oggettivamente e ragionevolmente giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale e sono proporzionate; in mancanza di una giustificazione concreta, la limitazione della presentazione delle candidature o della lingua 2 a sole inglese, francese e tedesco integra una discriminazione fondata sulla lingua e comporta l'annullamento dell'atto e della banca dati formata in base ad esso, salvo i diritti di eventuali candidati già assunti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 24, quarto comma, TFUE
  • Articolo 3, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 41, paragrafo 4, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 22 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Regolamento n. 1/58
  • Articolo 1 del regolamento n. 1/58
  • Articolo 2 del regolamento n. 1/58
  • Articolo 6 del regolamento n. 1/58
  • Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari
  • Articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari
  • Articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari
  • Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
  • Articolo 80, paragrafo 4, del RAA
  • Articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Annullamento di un invito a manifestazione d'interesse per autisti del Parlamento europeo per discriminazione linguistica e mancata giustificazione della limitazione alle lingue inglese, francese e tedesca

La causa riguarda un ricorso di annullamento proposto dal Regno di Spagna avverso un invito a manifestazione d'interesse del Parlamento europeo per la costituzione di una banca dati di candidati a posti di agente contrattuale, gruppo di funzioni I, con mansioni di autista. La Corte esamina la compatibilità delle limitazioni linguistiche previste dall'invito con il regime linguistico dell'Unione e con il divieto di discriminazione fondata sulla lingua.

Fatti e contenuto dell'invito contestato

L'invito era finalizzato a creare una banca dati di circa 300 candidati idonei, per eventuali assunzioni principalmente a Bruxelles, ma anche a Lussemburgo, Strasburgo e in altri Stati membri o paesi terzi. La selezione si svolgeva esclusivamente per titoli, sulla base delle risposte inserite nella sezione "Valutatore di talento" del modulo di iscrizione elettronica disponibile sul sito dell'EPSO.

L'invito prevedeva che i candidati avessero:

  • una conoscenza approfondita di una delle 24 lingue ufficiali dell'Unione, come lingua 1;
  • una conoscenza soddisfacente del francese, dell'inglese o del tedesco, come lingua 2, diversa dalla lingua 1.

Il Parlamento giustificava tale limitazione con l'"interesse del servizio", sostenendo che il personale dovesse essere immediatamente operativo e capace di comunicare efficacemente nel lavoro quotidiano.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 1/58 sul regime linguistico, in particolare gli articoli 1, 2 e 6. Ricorda poi lo Statuto dei funzionari, e segnatamente l'articolo 1 quinquies sul divieto di discriminazione e sulla possibilità di limitazioni giustificate, l'articolo 28, lettera f), relativo ai requisiti linguistici per i funzionari, e l'articolo 45, paragrafo 2.

Per gli agenti contrattuali, la Corte richiama il RAA, in particolare l'articolo 80, paragrafo 4, che rende applicabile per analogia l'articolo 1 quinquies dello Statuto, e l'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), che richiede una conoscenza approfondita di una lingua dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'Unione nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

Primo motivo: lingua di comunicazione e presentazione della candidatura

Il Regno di Spagna sosteneva che la restrizione delle lingue di comunicazione tra candidati ed EPSO/Parlamento alle sole inglese, francese e tedesco violasse il regolamento n. 1/58, la Carta e lo Statuto.

La Corte osserva che l'invito imponeva, di fatto, una limitazione, perché il modulo di iscrizione elettronica era disponibile solo in inglese, francese e tedesco e l'invito non indicava che potesse essere compilato in qualsiasi lingua ufficiale. Ne deriva che i candidati potevano ragionevolmente ritenere di dover usare una di quelle tre lingue.

Questa situazione ha prodotto una disparità di trattamento: i candidati la cui lingua meglio padroneggiata non coincideva con una di quelle tre sono stati svantaggiati nella comprensione del modulo e nella redazione della candidatura. La Corte precisa che la mera possibilità di comunicare eventualmente per email in altre lingue non elimina la discriminazione relativa alla presentazione della candidatura.

Poiché il Parlamento non ha dimostrato alcun obiettivo legittimo di interesse generale che giustificasse la limitazione, il primo motivo è accolto.

Secondo motivo: requisito di una seconda lingua per gli agenti contrattuali

Quanto alla censura secondo cui la conoscenza di una seconda lingua non sarebbe necessaria per gli autisti del gruppo di funzioni I, la Corte respinge l'argomento spagnolo.

Interpretando l'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), del RAA in combinazione con l'articolo 28, lettera f), dello Statuto, la Corte afferma che i candidati all'assunzione come agenti contrattuali devono dimostrare la conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell'Unione. La formula "nella misura necessaria alle funzioni da svolgere" non rende facoltativo il requisito, ma richiama il fatto che esso deve essere soddisfatto entro il perimetro funzionale previsto dal regime.

Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo è respinta. La seconda parte, relativa al livello B2 richiesto, non viene esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento dei motivi successivi.

Terzo e quarto motivo: limitazione della lingua 2 alle sole inglese, francese e tedesco

La Corte considera che la limitazione della lingua 2 costituisca una discriminazione fondata sulla lingua, in linea di principio vietata dall'articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali per effetto dell'articolo 80, paragrafo 4, del RAA.

Per essere legittima, la limitazione doveva essere giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale e risultare proporzionata. Il Parlamento invocava l'esigenza di personale immediatamente operativo e capace di comunicare efficacemente nel lavoro quotidiano, richiamando l'uso prevalente dell'inglese, del francese e del tedesco nei propri servizi.

La Corte ritiene però che tali affermazioni siano troppo generali e non dimostrino, con riguardo alle concrete mansioni di autista, perché proprio quelle tre lingue fossero necessarie e perché altre lingue ufficiali non potessero essere adeguate. La descrizione delle funzioni contenuta nell'invito, pur riferita a trasporti di persone e beni in varie sedi, non consente di ricavare criteri chiari, oggettivi e prevedibili che giustifichino la restrizione.

Anche il riferimento ai luoghi di lavoro o alle lingue presumibilmente usate dai passeggeri non basta a fondare la limitazione. La Corte conclude dunque che il Parlamento non ha provato la giustificazione oggettiva e ragionevole della scelta ristretta della lingua 2. Perciò accoglie il terzo e il quarto motivo e non esamina ulteriormente il profilo del livello B2.

Conseguenze dell'annullamento

La Corte annulla l'invito a manifestazione d'interesse. Quanto alla banca dati formata sulla base dell'invito, la Corte ne dispone l'annullamento in quanto anch'essa inficiata dalle condizioni discriminatorie della procedura.

La Corte distingue tuttavia la posizione dei candidati semplicemente iscritti nella banca dati da quella di eventuali candidati già assunti. La sola iscrizione non crea un legittimo affidamento tale da imporre il mantenimento degli effetti della procedura; eventuali assunzioni già perfezionate non sono invece rimesse in discussione da questo annullamento.

Dispositivo e spese

La Corte annulla l'invito a manifestazione d'interesse EP/CAST/S/16/2016, annulla la banca dati costituita in virtù di tale invito e condanna il Parlamento europeo alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • nelle selezioni del personale dell'Unione, le limitazioni linguistiche sono ammissibili solo se fondate su criteri oggettivi, ragionevoli e proporzionati;
  • la mera prassi interna di un'istituzione o l'uso prevalente di alcune lingue non basta a giustificare la restrizione se non è dimostrato il nesso con le funzioni da svolgere;
  • per gli agenti contrattuali è comunque obbligatoria la conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell'Unione;
  • un atto di selezione illegittimo può trascinare con sé l'annullamento della banca dati dei candidati, salvo tutela di eventuali assunzioni già effettuate.

Come è indicizzato

Materieregime linguistico dell'unionediritto del personale dell'unionediscriminazione fondata sulla linguaselezione del personaleagenti contrattuali

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