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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-621/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019. — Commissione europea contro Repubblica italiana. — Impugnazione – Regime linguistico – Concorsi generali per l’assunzione di amministratori – Bandi di concorso – Amministratori (AD 5) – Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi alle sole lingue inglese, francese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Sindacato giurisdizionale. — Causa C-621/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge l'impugnazione della Commissione e conferma l'annullamento dei bandi EPSO che limitavano a inglese, francese e tedesco la lingua 2 dei concorsi e le comunicazioni con i candidati. Ribadisce che i bandi di concorso sono atti impugnabili quando fissano la cornice normativa del concorso e che ogni limitazione linguistica deve essere oggettivamente giustificata, proporzionata e sorretta da elementi verificabili. Pur correggendo parte del ragionamento del Tribunale sul regolamento n. 1/58, la Corte conclude che i bandi erano comunque illegittimi per difetto di giustificazione concreta.

Impugnazione della Commissione contro l'annullamento di due bandi EPSO che limitavano la lingua 2 e le comunicazioni con l'EPSO a inglese, francese e tedesco nei concorsi per amministratori, anche nel settore protezione dei dati.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nell'annullare i bandi di concorso EPSO per aver limitato, in violazione del regime linguistico dell'Unione e dell'articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, la scelta della lingua 2 e delle lingue di comunicazione con l'EPSO alle sole lingue inglese, francese e tedesca; se i bandi fossero impugnabili; se la limitazione fosse sufficientemente motivata, oggettivamente giustificata e proporzionata; e quale fosse il corretto sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'amministrazione.

Principio di diritto

I bandi di concorso EPSO che fissano, per uno specifico concorso, il regime linguistico e limitano la lingua 2 e le comunicazioni con l'EPSO a sole tre lingue producono effetti giuridici vincolanti e sono quindi impugnabili. Tuttavia, la limitazione linguistica è compatibile con l'articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari solo se è oggettivamente giustificata, proporzionata alle reali esigenze del servizio e fondata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili; nel caso di specie la Commissione non ha dimostrato tali condizioni e la sentenza del Tribunale che ha annullato i bandi è stata confermata. Il regolamento n. 1/58 non impone, per le comunicazioni tra candidati ed EPSO, un obbligo generale di tutte le lingue ufficiali, ma resta applicabile il divieto di discriminazione e il relativo controllo di proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58, primo comma, Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 1, 2, 5 e 6 del regolamento n. 1/58
  • Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari
  • Articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari
  • Articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari
  • Articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari
  • Articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari
  • Allegato III dello Statuto dei funzionari
  • Decisione 2002/620/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione Commissione c. Italia sui bandi EPSO e il regime linguistico dei concorsi

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato due bandi di concorso EPSO per amministratori, uno generale e uno nel settore della protezione dei dati. La controversia verte sul regime linguistico delle prove e delle comunicazioni con l'EPSO, con particolare riferimento alla limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca.

Fatti e procedimento

La Repubblica italiana aveva impugnato dinanzi al Tribunale i bandi EPSO/AD/276/14 e EPSO/AD/294/14, sostenendo che la limitazione della lingua 2 e delle lingue di comunicazione violasse il diritto dell'Unione. Il Tribunale aveva accolto i ricorsi e annullato i bandi nella parte relativa a tali limitazioni, senza rimettere in discussione i risultati dei concorsi. La Commissione ha quindi proposto impugnazione alla Corte deducendo quattro motivi.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 1/58, in particolare gli articoli 1, 2 e 6, sul regime linguistico delle istituzioni. Centrale è poi lo Statuto dei funzionari, soprattutto l'articolo 1 quinquies, che vieta le discriminazioni fondate sulla lingua ma consente limitazioni giustificate e proporzionate, l'articolo 27 sull'obiettivo di assumere funzionari delle più alte qualità, l'articolo 28, lettera f), sui requisiti linguistici, e l'allegato III sulla procedura di concorso. Vengono inoltre richiamate la decisione 2002/620/CE sull'EPSO e le norme sulle spese del procedimento.

Ricevibilità dei ricorsi di primo grado

La Commissione sosteneva che i bandi fossero meri atti confermativi delle disposizioni generali dell'EPSO e quindi non impugnabili. La Corte respinge questa tesi: i bandi di concorso definiscono la cornice normativa dello specifico concorso, fissano regole autonome e producono effetti giuridici vincolanti. Per questo costituiscono atti impugnabili ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Le considerazioni del Tribunale sulla natura delle "disposizioni generali" erano, in parte, solo preliminari e comunque non decisive.

Discriminazione linguistica e articolo 1 quinquies dello Statuto

La Corte conferma che la limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue costituisce una discriminazione fondata sulla lingua. Tuttavia, tale discriminazione può essere giustificata ai sensi dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 6, se risponde all'interesse del servizio, è oggettivamente e ragionevolmente giustificata e rispetta il principio di proporzionalità. Il Tribunale non ha dunque errato nel ritenere che il divieto di discriminazione comprenda anche quella fondata sulla lingua.

Motivi di giustificazione e onere della prova

Quanto alla motivazione dei bandi, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente esaminato non solo i bandi, ma anche le disposizioni generali e gli orientamenti linguistici incorporati nei bandi stessi. La Corte ribadisce che spetta all'istituzione che introduce una disparità linguistica dimostrare, con elementi oggettivamente verificabili, che la limitazione è necessaria e proporzionata alle esigenze del servizio. La motivazione deve essere chiara, oggettiva e prevedibile per i candidati e per il giudice.

Sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'amministrazione

La Commissione lamentava che il Tribunale avesse sostituito la propria valutazione a quella dell'EPSO. La Corte respinge anche questo motivo: il giudice dell'Unione può controllare, anche in presenza di valutazioni complesse, la pertinenza, coerenza e attendibilità degli elementi addotti per giustificare la limitazione linguistica. Non si tratta di un mero controllo di manifesta illogicità, perché l'articolo 1 quinquies impone un controllo effettivo sulla giustificazione e sulla proporzionalità.

Comunicazioni tra candidati ed EPSO

La Corte corregge il ragionamento del Tribunale nella parte in cui aveva desunto dalla sentenza Italia/Commissione del 27 novembre 2012 che il regolamento n. 1/58 disciplinasse integralmente anche le comunicazioni tra candidati ed EPSO. Secondo la Corte, quella precedente pronuncia riguardava principalmente la pubblicazione dei bandi di concorso in tutte le lingue ufficiali. Tuttavia, l'errore non incide sull'esito finale: i bandi sono comunque illegittimi perché non contengono elementi oggettivi sufficienti a giustificare la restrizione delle lingue di comunicazione.

Decisione

La Corte respinge integralmente l'impugnazione della Commissione. Conferma quindi l'annullamento dei bandi di concorso nella parte in cui limitavano la lingua 2 e le comunicazioni con l'EPSO alle sole lingue inglese, francese e tedesca. La Commissione è condannata alle spese; il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieregime linguistico dell'unioneconcorsi pubblici eurounitaridiscriminazione fondata sulla linguastatuto dei funzionaricontrollo giurisdizionale sugli atti delle istituzioni

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