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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-201/18

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 marzo 2019. — Mydibel SA contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Armonizzazione delle normative fiscali – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Bene di investimento immobiliare – Vendita con locazione finanziaria di ritorno (sale and lease back) – Rettifica delle detrazioni dell’IVA – Principio di neutralità dell’IVA – Principio della parità di trattamento. — Causa C-201/18

Giurisprudenza europea62018CJ0201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato se una operazione di sale and lease back su immobili, conclusa per ragioni finanziarie e non soggetta a IVA, imponesse la rettifica della detrazione IVA originariamente effettuata sulle spese di costruzione, trasformazione o ristrutturazione. Ha risposto negativamente, salvo verifica del giudice nazionale, rilevando che gli immobili erano rimasti nella disponibilità della società e continuavano a essere utilizzati per operazioni imponibili, senza mutamento degli elementi rilevanti per la detrazione. Ha inoltre affermato che, ove una rettifica fosse richiesta, essa sarebbe conforme ai principi di neutralità dell’IVA e di parità di trattamento.

Rettifica della detrazione IVA su bene immobile in caso di operazione di sale and lease back non soggetta a IVA

La questione giuridica

Se gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112/CE impongano la rettifica della detrazione IVA inizialmente operata su un immobile quando esso è stato oggetto di un’operazione di sale and lease back non soggetta a IVA, pur rimanendo nella disponibilità e nell’uso del soggetto passivo; e, in caso affermativo, se tale interpretazione sia compatibile con i principi di neutralità dell’IVA e di parità di trattamento.

Principio di diritto

Gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva IVA non impongono la rettifica dell’IVA inizialmente detratta su un immobile quando, in un’operazione di sale and lease back non soggetta a IVA, il bene resta nella disponibilità del soggetto passivo ed è continuativamente impiegato per le sue operazioni imponibili, poiché in tal caso non si verifica, salvo verifica del giudice nazionale, un mutamento degli elementi presi in considerazione per la detrazione né una cessione del bene ai sensi della direttiva; inoltre, un’eventuale rettifica sarebbe comunque compatibile con i principi di neutralità e parità di trattamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2009/162/UE
  • Articoli 14, 15, 168, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 della direttiva 2006/112/CE

Rettifica della detrazione IVA in caso di sale and lease back su immobile

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Mons in materia di IVA e, in particolare, della rettifica della detrazione inizialmente operata su beni immobili. La controversia opponeva Mydibel SA allo Stato belga a seguito di un controllo fiscale relativo a un’operazione di sale and lease back non soggetta a IVA.

Fatti e procedimento principale

Mydibel SA, società attiva nella fabbricazione di derivati di patate e soggetta a IVA, aveva integralmente detratto l’IVA gravante su fatture relative alla costruzione, trasformazione o ristrutturazione di diversi immobili. Nel 2009 aveva concluso con due istituti finanziari un’operazione di sale and lease back articolata in due contratti per ciascun lotto di immobili:

  • costituzione di un diritto di enfiteusi per 99 anni a favore degli istituti finanziari, dietro pagamento immediato di un corrispettivo;
  • contestuale leasing immobiliare a favore della stessa Mydibel per 15 anni, con canoni periodici e opzione finale di acquisto.

A seguito di verifica fiscale, l’amministrazione belga aveva ritenuto che tali operazioni giustificassero la rettifica della detrazione iniziale dell’IVA sugli immobili, recuperando l’imposta con sanzioni e interessi. Dopo una decisione parzialmente favorevole in primo grado, la causa era giunta in appello, dove il giudice nazionale ha chiesto se la direttiva IVA imponesse la rettifica e, in caso positivo, se ciò fosse conforme ai principi di neutralità e parità di trattamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare gli articoli 14, 15, 168, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE.

  • L’articolo 168 disciplina il diritto a detrazione dell’IVA per i beni e servizi impiegati ai fini di operazioni imponibili.
  • Gli articoli 184 e 185 stabiliscono il meccanismo generale di rettifica quando la detrazione iniziale è superiore o inferiore a quella spettante o quando mutano gli elementi considerati per il calcolo.
  • Gli articoli 187 e 188 prevedono regole specifiche per i beni di investimento, inclusi gli immobili, durante il periodo di rettifica.
  • L’articolo 189 consente agli Stati membri di definire taluni aspetti della disciplina dei beni di investimento.

Prima questione: esistenza dell’obbligo di rettifica

La Corte osserva anzitutto che il meccanismo di rettifica è parte integrante del sistema comune IVA e serve a garantire la neutralità dell’imposta, mantenendo un collegamento stretto tra detrazione a monte e utilizzazione del bene per operazioni imponibili a valle.

Nel caso concreto, la Corte rileva che, secondo la decisione di rinvio, gli immobili erano rimasti in possesso di Mydibel ed erano stati utilizzati in modo continuativo per la sua attività soggetta a IVA. Inoltre, il sale and lease back aveva una finalità puramente finanziaria, volta ad aumentare la liquidità, senza che gli immobili fossero effettivamente sottratti all’impiego economico della società.

Per gli articoli 184 e 185, la Corte afferma che non emerge un mutamento degli elementi presi in considerazione per la detrazione iniziale: la mera costituzione del diritto di enfiteusi, di per sé non soggetta a IVA, non è sufficiente a far venir meno il nesso tra l’IVA assolta a monte e le operazioni imponibili a valle.

Quanto agli articoli 187 e 188, la Corte esclude che l’operazione integri una "cessione di beni". Richiama la nozione autonoma di cessione, che presuppone il trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario. Poiché nel sale and lease back in esame i diritti trasferiti agli istituti finanziari erano indissociabili dal leasing contestualmente concesso a Mydibel, e i finanziatori non potevano disporre degli immobili come proprietari, l’operazione non rientrava nell’articolo 188.

Conclusione: salvo verifica del giudice del rinvio sui fatti e sul diritto nazionale, gli articoli 184, 185, 187 e 188 non impongono la rettifica dell’IVA inizialmente detratta.

Seconda questione: neutralità IVA e parità di trattamento

La Corte esamina la seconda questione solo in via subordinata, per l’ipotesi in cui il giudice nazionale ritenga comunque sussistente un obbligo di rettifica.

In tal caso, la Corte afferma che una simile interpretazione sarebbe comunque compatibile con i principi di neutralità dell’IVA e di parità di trattamento, poiché un soggetto passivo che realizza un’operazione del genere non si trova in una situazione comparabile a quella di un soggetto che conservi ininterrottamente la proprietà dell’immobile senza alcuna operazione finanziaria di questo tipo.

Decisione

La Corte risponde che:

  • gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva IVA non impongono, salvo verifica del giudice del rinvio, la rettifica della detrazione iniziale in presenza di un sale and lease back non soggetto a IVA, quando l’immobile resta nella disponibilità del soggetto passivo e continua a essere utilizzato per operazioni imponibili;
  • un’interpretazione opposta sarebbe comunque conforme ai principi di neutralità dell’IVA e di parità di trattamento.

Principi utili per la pratica

La pronuncia è rilevante per le operazioni di finanziamento immobiliare strutturate come sale and lease back. Ai fini IVA, non ogni operazione civilisticamente rilevante o fiscalmente neutra sul piano diretto comporta automaticamente una rettifica della detrazione: occorre verificare se vi sia un effettivo mutamento dell’utilizzo del bene o una cessione che trasferisca il potere di disporre come proprietario. Per i professionisti, il punto centrale è la sostanza economica dell’operazione e la permanenza dell’impiego del bene nell’attività imponibile del soggetto passivo.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’impostarettifica delle detrazionibeni di investimento immobiliarisale and lease back

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