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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-70/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019. — Abanca Corporación Bancaria SA e Bankia SA contro Alberto García Salamanca Santos e altri. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo e dal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 6 e 7 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” – Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale. — Cause riunite C-70/17 e C-179/17

Giurisprudenza europea62017CJ0070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta due rinvii pregiudiziali spagnoli su clausole di scadenza anticipata contenute in mutui ipotecari. Esclude che il giudice possa "salvare" parzialmente una clausola abusiva eliminandone soltanto la parte illegittima quando ciò comporti una revisione della clausola stessa. Ammette invece, in via eccezionale, la sostituzione con una norma nazionale sopravvenuta se la nullità integrale del contratto danneggerebbe gravemente il consumatore e il contratto non potesse restare in vita senza quella clausola.

Clausola di scadenza anticipata in un mutuo ipotecario: limiti alla sua espunzione parziale e condizioni per la sostituzione con una norma nazionale suppletiva dopo la declaratoria di abusività.

La questione giuridica

Se, in presenza di una clausola di scadenza anticipata di un mutuo ipotecario ritenuta abusiva ai sensi della direttiva 93/13, il giudice nazionale possa conservarla parzialmente espungendo solo l’elemento abusivo; e, in caso contrario, se possa sostituirla con una disposizione nazionale sopravvenuta (articolo 693, paragrafo 2, LEC) per consentire la prosecuzione dell’esecuzione ipotecaria, qualora la soluzione appaia più favorevole al consumatore rispetto all’archiviazione del procedimento speciale.

Principio di diritto

Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 ostano a che una clausola di scadenza anticipata di un mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia mantenuta solo in parte mediante l’eliminazione dell’elemento che la rende abusiva, quando ciò equivalga a riscriverne la sostanza; tuttavia, non ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola nulla con il nuovo testo di una disposizione legislativa di riferimento che ne abbia ispirato il contenuto, applicabile in caso di accordo tra le parti, se il contratto non può sopravvivere senza la clausola e la sua caducazione totale esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6 della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7 della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3 della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1 della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 693, paragrafo 2, LEC
  • Articolo 695 LEC
  • Articolo 1124 codice civile spagnolo
  • Articolo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007

Clausola di scadenza anticipata abusiva nei mutui ipotecari

La pronuncia, resa in Grande Sezione, decide su due rinvii pregiudiziali spagnoli relativi alla direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori. Il tema centrale è la sorte di una clausola di scadenza anticipata inserita in contratti di mutuo ipotecario e le conseguenze della sua declaratoria di abusività.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C-70/17, Abanca Corporación Bancaria SA agisce contro il mutuatario Alberto García Salamanca Santos; nella causa C-179/17, Bankia SA agisce contro Alfonso Antonio Lau Mendoza e Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez. In entrambi i casi le controversie riguardano l’attivazione della scadenza anticipata del mutuo e, nella causa C-179/17, la domanda di esecuzione ipotecaria sul bene gravato da ipoteca.

Nel primo procedimento, il giudice spagnolo aveva già dichiarato abusiva la clausola 6 bis del contratto di mutuo; nel secondo, il giudice del rinvio si confrontava con la possibilità di far proseguire l’esecuzione ipotecaria malgrado l’abusività della clausola fondante.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13;
  • gli articoli 1, 3, 6 e 7 della direttiva 93/13;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • il quadro spagnolo, e in particolare gli articoli 693, paragrafo 2, e 695 della LEC, l’articolo 1124 del codice civile e l’articolo 83 del testo unico sulla tutela dei consumatori.

Questioni sottoposte alla Corte

Il Tribunal Supremo chiede, in sostanza, se:

  • una clausola di scadenza anticipata possa essere dichiarata abusiva solo in parte, conservandone il resto;
  • in caso di clausola abusiva, il giudice possa sostituirla con una norma nazionale sopravvenuta per evitare la chiusura del procedimento di esecuzione ipotecaria, se tale via sia più favorevole al consumatore.

Lo Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Barcelona pone questioni analoghe, insistendo sulla compatibilità con la direttiva 93/13 dell’orientamento giurisprudenziale spagnolo che privilegia la prosecuzione dell’esecuzione ipotecaria mediante applicazione suppletiva dell’articolo 693, paragrafo 2, LEC.

Ricevibilità del rinvio nella causa C-179/17

La Corte respinge l’eccezione del governo spagnolo e dichiara ricevibile la domanda nella causa C-179/17. Ricorda che spetta al solo giudice nazionale valutare la necessità e la pertinenza della questione pregiudiziale; la domanda conteneva sufficienti elementi di fatto e di diritto e riguardava effettivamente l’interpretazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13.

Ragionamento della Corte: divieto di revisione della clausola abusiva

La Corte ribadisce che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le clausole abusive non vincolano il consumatore e devono essere espunte, affinché non producano effetti. Ne deriva che il giudice nazionale non può rivederne il contenuto, perché ciò indebolirebbe l’effetto dissuasivo della direttiva nei confronti dei professionisti.

Applicando tale principio, la Corte afferma che la mera eliminazione del motivo di risoluzione che rende abusiva la clausola di scadenza anticipata equivarrebbe a riscriverne la sostanza. Pertanto, il mantenimento parziale della clausola non è consentito.

Eccezione: sostituzione con norma nazionale suppletiva

La Corte ricorda però la propria giurisprudenza secondo cui la sostituzione della clausola abusiva con una disposizione nazionale suppletiva è ammessa in via eccezionale quando la nullità della clausola comporterebbe l’annullamento dell’intero contratto, con conseguenze particolarmente dannose per il consumatore.

Nel caso dei mutui ipotecari esaminati, la Corte osserva che l’eventuale caducazione totale dei contratti potrebbe esporre i consumatori a effetti pregiudizievoli, anche per le diverse modalità di recupero del credito previste dal diritto interno. In tale ipotesi, il giudice può sostituire la clausola con il nuovo testo dell’articolo 693, paragrafo 2, LEC, introdotto successivamente, purché il contratto non possa sopravvivere senza la clausola abusiva.

Limiti dell’intervento del giudice nazionale

La Corte precisa che spetta ai giudici del rinvio verificare, secondo il diritto nazionale e con valutazione oggettiva:

  • se il contratto possa restare in vita senza la clausola abusiva;
  • se la sua nullità integrale esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli;
  • se le differenze tra esecuzione ipotecaria ed esecuzione ordinaria giustifichino la sostituzione della clausola con la norma sopravvenuta.

Se invece il contratto può sopravvivere senza la clausola, il giudice deve limitarsi a disapplicarla, salva l’eventuale opposizione del consumatore.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 ostano al mantenimento solo parziale di una clausola di scadenza anticipata abusiva mediante eliminazione dell’elemento abusivo, quando ciò equivalga a rivederne la sostanza;
  • gli stessi articoli non ostano alla sostituzione della clausola con il nuovo testo di una disposizione legislativa che l’aveva ispirata, applicabile in caso di accordo tra le parti, se il contratto non può sopravvivere senza la clausola e l’annullamento totale danneggerebbe gravemente il consumatore.

Principio affermato

La direttiva 93/13 impone l’eliminazione integrale della clausola abusiva senza riscriverne il contenuto; la sostituzione con norma nazionale è ammessa solo come rimedio eccezionale, per evitare un pregiudizio maggiore al consumatore derivante dalla caducazione totale del contratto.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivemutuo ipotecarioesecuzione immobiliarediritto contrattuale

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