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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18462/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore autonomo)

La controversia

La controversia nasce dalla comunicazione di iscrizione alla Gestione separata e dalla pretesa dell'INPS di ottenere contributi dovuti per l'anno 2009 da una professionista/lavoratrice autonoma. Il tribunale, accolto il ricorso della contribuente, aveva dichiarato prescritti i contributi; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo decorso il quinquennio e negando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., sostenendo che l'omessa indicazione degli obblighi contributivi nella dichiarazione dei redditi dovesse far decorrere la sospensione della prescrizione, richiamando precedenti di legittimità e norme sulla Gestione separata e sugli adempimenti dichiarativi fiscali/previdenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse violato la legge, avendo correttamente applicato il principio secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto rilevante ai fini dell'art. 2935 c.c. è solo quella derivante da cause giuridiche impeditrici, mentre gli impedimenti di fatto e l'ignoranza del creditore non sospendono la prescrizione se non nei casi tassativi dell'art. 2941 c.c. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva compiuto un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR fosse, nel caso concreto, una condotta intenzionalmente diretta a occultare il debito, anche perché l'INPS aveva comunque avuto conoscenza dei redditi dalla dichiarazione presentata dalla stessa parte. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stata invocata la violazione di legge come vizio del ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a sovvertire un accertamento di fatto e un corretto principio interpretativo già applicato dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte ha rilevato che il vizio motivazionale non era adeguatamente dedotto nei ristretti limiti oggi consentiti.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è impedita solo da un'impossibilità giuridica di esercitare il diritto, non da ostacoli di mero fatto o dall'ignoranza del creditore.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito è ipotesi tassativa e richiede una condotta intenzionalmente diretta a celare il credito; non è sufficiente la mera omissione formale nella dichiarazione dei redditi.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 ss.

    Richiamata quale base normativa della Gestione separata e dell'obbligo contributivo dedotto in giudizio.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011

    Richiamato dall'INPS a sostegno del quadro normativo dell'obbligo contributivo nella Gestione separata.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1

    Richiamato dall'INPS nel quadro degli adempimenti e dei controlli sulle dichiarazioni.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1

    Richiamato dall'INPS in relazione agli obblighi dichiarativi connessi alla pretesa contributiva.

  • D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, l'art. 2935 c.c. rileva solo quando l'impossibilità di esercitare il diritto dipenda da un impedimento giuridico; non bastano ostacoli di fatto, incertezze soggettive o il ritardo nel reperire gli elementi di prova del credito.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede una condotta concreta e intenzionale di celamento del credito; non si può desumere automaticamente da una mera omissione formale in un adempimento dichiarativo.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto, quando il giudice di merito ha già compiuto un accertamento fattuale non logicamente o giuridicamente erroneo.
  • Laddove il creditore abbia comunque acquisito conoscenza dei fatti rilevanti dalla documentazione prodotta dal debitore, è difficilmente configurabile un occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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