Sentenza n. 5933/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento 1) della nota CISIA 26/10/2023 con la quale si è denegato il diritto di accesso alle istanze variamente proposte dai ricorrenti del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi allegati sulle “Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria” e del D.M. 1107/2022 all. 2 nella parte in cui è interpretato dal CISIA quale fonte autorizzativa a non fornire copia della prova di concorso somministrata e degli altri di dati di equalizzazione giusta nota indicata; 2) del D.M. n. 992 del 28 luglio 2023 sulla “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE”, del D.M. n. 994 del 28 luglio 2023 “Definizione dei posti disponibili per l''accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese”, nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all''art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all''art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell''art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”. per la condanna all''ostensione dei documenti richiesti con le istanze di accesso inviate alle Amministrazioni intimate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa alle modalità di svolgimento dei test TOLC, alla formazione delle graduatorie e ai dati della prova e di equalizzazione, nonché disposizioni ministeriali che escludevano l'accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e consorzio gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato il diniego opposto dal CISIA alle istanze di accesso concernenti gli atti relativi al test TOLC e alla formazione delle graduatorie nazionali per l'accesso ai corsi di medicina, odontoiatria e medicina veterinaria, chiedendo l'ostensione dei documenti. Avevano inoltre contestato i decreti ministeriali relativi alla definizione dei posti disponibili, nella parte in cui qualificavano tali atti come atti amministrativi generali e disponevano l'esclusione dell'accesso documentale e dell'accesso civico generalizzato. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, richiamando l'avvenuto accesso a documentazione richiesta nell'ambito di ricorsi analoghi e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché essa richiede il pieno e comprovato soddisfacimento extragiudiziale della pretesa specificamente azionata, mediante un provvedimento favorevole dell'amministrazione riferibile alla medesima situazione originaria e idoneo a soddisfare integralmente il bene della vita richiesto. L'accesso consentito nell'ambito di ricorsi analoghi non costituisce un provvedimento satisfattivo della specifica domanda proposta in questo giudizio. Tuttavia, la dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha precisato che tale dichiarazione vincola il giudice in applicazione del principio dispositivo, non essendo configurabile una prosecuzione d'ufficio del giudizio per il solo accertamento dell'illegittimità degli atti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito che presuppone il pieno soddisfacimento extragiudiziale della pretesa originaria e il conseguimento del bene della vita richiesto, con oggettivo venir meno della lite.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione nuova, di fatto o di diritto, rende certa e definitiva l'inutilità della decisione di merito, oppure quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede il pieno e comprovato soddisfacimento, in via extragiudiziale e per fatto dell'amministrazione, della specifica pretesa azionata, con conseguimento del bene della vita e implicito riconoscimento della fondatezza della domanda; non è sufficiente che documenti analoghi siano stati messi a disposizione in altri giudizi.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione nella disponibilità della parte fino alla trattenuta della causa in decisione.
- La cessazione della materia del contendere ha natura di pronuncia di merito, mentre l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ha natura meramente processuale e non comporta un accertamento sull'originaria fondatezza della pretesa.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può proseguire d'ufficio il giudizio per accertare l'illegittimità dell'atto quando il ricorrente abbia manifestato il venir meno dell'interesse alla decisione, non essendo la giurisdizione amministrativa una giurisdizione oggettiva.
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