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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11457/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'agricoltore aveva chiesto la condanna della Regione al risarcimento dei danni asseritamente causati da provvedimenti regionali ritenuti contrari alla disciplina unionale sulla coltivazione di vegetali geneticamente modificati. In fatto, deduceva di coltivare mais e di aver sperimentato dal 2010 il mais OGM MON 810; lamentava di essere stato ostacolato da iniziative regionali culminate in una legge regionale del 2014 che introduceva un divieto provvisorio di semina di piante OGM e in ordinanze ingiunzioni di rimozione, poi annullate dal Consiglio di Stato; riferiva inoltre di un procedimento penale conclusosi con proscioglimento. In giudizio aveva chiesto il ristoro di tre voci: danno non patrimoniale da stress e frustrazione, danno all'immagine per essere stato considerato un fuorilegge, e danno patrimoniale per le spese legali sostenute nei vari procedimenti. In cassazione deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e delle direttive europee richiamate, sostenendo che la violazione grave e manifesta del diritto UE da parte dell'organo legislativo regionale bastasse a fondare il risarcimento, anche senza specifica prova del danno, sia per il preteso danno all'immagine sia per le spese affrontate per interlocuzioni e missive con consiglieri regionali e organismi europei, che assumeva risarcibili anche equitativamente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il danno all'immagine non è configurabile in re ipsa: è un danno-conseguenza che richiede allegazione e prova specifica del pregiudizio, oltre al nesso causale tra condotta ed evento lesivo; la sentenza impugnata aveva correttamente osservato che mancava la dimostrazione di una condotta concretamente lesiva dell'immagine, identificabile nella diffusione/pubblicità dell'atto illegittimo o nella sua esecuzione coattiva resa pubblica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva in cassazione una domanda diversa da quella trattata nei gradi di merito, proponendo un pregiudizio nuovo rispetto allo stress/frustrazione e agli esborsi per difesa legale originariamente dedotti; la questione era quindi nuova e non scrutinabile. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale dell'illecito aquiliano; la Corte ne esclude l'automatica operatività in assenza della prova del danno-conseguenza e del nesso causale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il danneggiato deve allegare e provare il pregiudizio dedotto.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per affermare che il danno all'immagine, quale danno-conseguenza, va accertato secondo il nesso tra condotta, evento lesivo e conseguenze dannose.

  • art. 2056 c.c.

    Utilizzato insieme all'art. 1223 c.c. per ribadire i criteri di accertamento e liquidazione del danno risarcibile in materia aquiliana.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte, rigettando la censura, non ne amplia l'uso in via equitativa se manca la prova dell'an debeatur e del pregiudizio allegato.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per rilevare che il secondo motivo non conteneva una critica puntuale alla ratio decidendi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Menziionato nel rito camerale seguito dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • direttiva 2001/18/CE

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del diritto UE; la Corte non la applica in modo autonomo ma la menziona nel quadro della censura.

  • direttiva 2002/53/CE

    Richiamata dal ricorrente insieme alla normativa europea sulla coltivazione OGM.

  • artt. 34, 35 e 36 TFUE

    Richiamati dal ricorrente come parametri di libertà di circolazione; non sono oggetto di una specifica statuizione di diritto materiale nella decisione.

Massime di principio

  • Il danno all'immagine non è mai in re ipsa: anche quando derivi da un atto illegittimo della pubblica amministrazione o di un organo legislativo, deve essere allegato e provato come danno-conseguenza, con specifica dimostrazione del pregiudizio subito.
  • La liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno e dei suoi elementi essenziali; non può sostituire la mancanza di allegazione e prova della specifica voce risarcitoria.
  • In cassazione non possono essere introdotte domande nuove o pregiudizi diversi da quelli dedotti nei gradi di merito: il motivo che non si confronta con la ratio decidendi e trasla la pretesa su un diverso danno è inammissibile.
  • La violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione, pur potendo costituire il presupposto dell'illecito, non esonera il danneggiato dall'onere di provare il danno-conseguenza richiesto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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