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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25226/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità) con riferimento agli elementi oggettivo e soggettivo del reato (dolo); (2) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, della legge fallimentare per presunta tenuità del danno alla massa creditoria; (3) disparità/equità nella determinazione della pena ritenuta non congrua.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi siano generici e a-specifici, poiché il ricorrente ha contestato simultaneamente i diversi vizi della motivazione senza indicare con precisione a quale profilo ciascuna censura si riferisse, in violazione dell'onere di specificazione richiesto in cassazione. Sulla sostanza la Corte ha comunque confermato che la motivazione di merito è logica e sufficiente: il giudice di merito ha evidenziato l'omissione nella tenuta e conservazione delle scritture contabili, l'occultamento di documenti (contratti di affitto) e l'irreperibilità dell'amministratore, elementi idonei a dimostrare il dolo e il pregiudizio per i creditori. L'attenuante dell'art. 219, comma 3, legge fallimentare è stata correttamente esclusa alla luce dell'entità del passivo (circa 2 milioni di euro) e dell'assenza di attivo/documentazione comprovante un danno di speciale tenuità. La pena è stata ritenuta congrua e nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiesta di trattazione orale formulata dal difensore ai sensi della norma; presente negli atti ma non decisiva sul merito del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Indica il motivo di ricorso per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte ricorda l'obbligo di specificazione del vizio dedotto.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Limita l'intervento del giudice di legittimità: non può operare una selezione o rielaborazione dei vizi non specificati dal ricorrente; impone che le censure siano chiaramente individuate.

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare

    Prevede l'attenuante per danno di speciale tenuità cagionato alla massa dei creditori dalla mancata tenuta delle scritture; la Corte evidenzia che va valutata in relazione al danno direttamente provato e qui è stata esclusa per l'entità del passivo e la mancata possibilità di riscontro/documentazione.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Principi per la determinazione della pena e della sua gradazione: la scelta del giudice di merito nella fissazione della pena rientra nella sua discrezionalità purché motivata e non arbitraria; la cassazione non riesamina discrezionalità adeguatamente motivate.

Massime di principio

  • In cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche: non è ammesso contestare simultaneamente "mancanza", "contraddittorietà" e "illogicità" senza precisare i profili concretamente viziati; la genericità rende il ricorso inammissibile.
  • Quando la motivazione di merito è coerente e ancorata a circostanze fattuali (es. irreperibilità dell'amministratore, occultamento di scritture o documenti, firme su contratti) la corte di legittimità tende a confermare la valutazione sui profili di dolo e responsabilità gestionale.
  • L'attenuante per danno di speciale tenuità (art. 219, comma 3, l.f.) richiede la dimostrazione del danno effettivamente e direttamente arrecato alla massa creditoria dalla mancata contabilità; crediti elevati o l'assenza di attivo/documentazione ostano all'applicazione dell'attenuante.
  • Le critiche alla misura della pena sono inammissibili in cassazione se mirano semplicemente a una rivalutazione della congruità: è necessario dimostrare che la decisione del giudice di merito sia arbitraria o priva di motivazione adeguata.
  • Ricorsi manifestamente generici o non conformi ai requisiti formali possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle ammende) e condanna alle spese processuali.

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