Cassazione Penale, Sentenza n. 32083/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto del reclamo avverso i decreti ministeriali di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41‑bis. Il ricorrente contestava la carenza motivazionale del nuovo provvedimento rispetto alla precedente sentenza di annullamento con rinvio, sostenendo che il Tribunale non avesse valutato né dato conto adeguato di atti e provvedimenti (tra cui decisioni del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e un decreto del 26/04/2023) che dimostrerebbero il dissolvimento/"annientamento" del clan Belforte; che fosse errata la valorizzazione di un provvedimento del GIP di Napoli (07/03/2023) ritenuto non collegabile al clan; che mancassero elementi concreti e attuali sulla pericolosità di un reinserimento e che il Tribunale avesse valutato inadeguatamente la condotta dissociativa e le missive del detenuto come indizi di definitiva rottura dei legami.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse in realtà una critica alla valutazione di merito e non una doglianza di illegittimità giuridica ammissibile in sede di legittimità. Ha ritenuto invece che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza contenesse una motivazione ampia e adeguata, che aveva esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e spiegato le ragioni per cui tale documentazione non era idonea a escludere la perdurante operatività del clan Belforte e il pericolo di ripresa dei collegamenti. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge n. 354 del 1975, art. 41‑bis
richiamati i commi 2 e il comma 2‑sexies
l'impugnazione in sede di cassazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è ammessa solo per violazione di legge; la valutazione di merito e l'apprezzamento delle risultanze non sono sindacabili se la motivazione non è graficamente assente o non è talmente apparente/contraddittoria da integrare un vizio di illegittimità.
codice di procedura penale, art. 616
prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In ricorsi di legittimità contro ordinanze confermative di misure ex art. 41‑bis è necessario dedurre una violazione di legge concreta (es. motivazione totalmente mancante o apparente), non una semplice disputa sulla valutazione delle prove o sulla insufficienza della motivazione.
- Per impugnare efficacemente la conferma di un regime 41‑bis occorre dimostrare che il provvedimento non ha dato alcuna spiegazione logica delle proprie conclusioni o ha omesso temi essenziali; la mera sottolineatura di documenti contrari non basta se il giudice ha fornito una valutazione complessiva e coerente.
- Quando si eccepisce la cessazione o l'"annientamento" di un sodalizio criminale, è utile produrre provvedimenti giudiziari autorevoli e elementi probatori attuali e specifici che mostrino la impossibilità di ripresa operativa, oltre a evidenze concrete di dissociazione stabile e irreversibile del detenuto (comportamento continuativo, renunce circostanziate, atti di collaborazione o elementi obiettivi che dimostrino l'impossibilità di ripresa dei contatti).
- Nel valutare la pericolosità di un reinserimento, il giudice dà rilievo a elementi concreti e recenti relativi all'operatività del clan; le argomentazioni difensive devono quindi contrastare direttamente tali elementi con evidenze specifiche e non solo con deduzioni generiche.
- Se la motivazione del giudice di merito appare formale o lacunosa, il rimedio efficace è dimostrare con precisione le parti non affrontate o gli errori logici/mancanza di passaggi necessari, poiché la Corte di cassazione può sindacare solo le omissioni o le carenze motivazionali tali da integrare una violazione di legge.
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