Cassazione Civile, Ordinanza n. 25808/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, contestando maggiori redditi ai fini IRPEF, addizionale regionale e comunale. In primo e secondo grado la controversia ha avuto esiti alterni: la CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi; la CTR, in una prima decisione, aveva annullato gli atti per difetto di contraddittorio endoprocedimentale; la Cassazione aveva cassato con rinvio; in sede di rinvio la CTR ha rigettato l'appello del contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio, confermando gli avvisi. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c. e 7 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR negato efficacia probatoria a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da terzi, che il contribuente assumeva idonee a dimostrare un prestito di familiari e, quindi, la disponibilità di somme per giustificare gli incrementi patrimoniali; 2) omesso esame di un fatto decisivo, oltre a violazione degli stessi parametri normativi, per non avere la CTR considerato l'avvenuto prestito di euro 10.000 nel 2006 e la documentazione bancaria prodotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può avere efficacia probatoria tale da eludere il divieto di prova testimoniale e di giuramento; ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., il ricorrente mirava in realtà a censurare la valutazione delle deduzioni difensive e della prova, non un fatto storico omesso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. La Corte ha anche dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia era rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Nell'accertamento sintetico il contribuente non è tenuto a dimostrare la concreta destinazione delle somme agli incrementi patrimoniali, ma deve provare l'esistenza dei redditi esenti o assoggettati a ritenuta, la loro entità e la durata del possesso, mediante documentazione idonea.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sul riparto dell'onere probatorio, in combinazione con la disciplina dell'accertamento sintetico e con il divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario ostacola l'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà quando essa si traduca surrettiziamente in una prova testimoniale o in un giuramento, mezzi espressamente vietati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla valutazione della prova nell'accertamento sintetico.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti; non per la mera censura sulla valutazione delle deduzioni difensive o delle prove.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato solo per dare atto del procedimento camerale e della regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 il contribuente deve fornire prova documentale dell'esistenza, dell'entità e della durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, non essendo sufficiente la mera allegazione della loro disponibilità.
- Nel processo tributario la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è idonea, di per sé, a provare fatti che richiederebbero una testimonianza o un giuramento, poiché ciò eluderebbe il divieto posto dall'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso, non quando si contesti la valutazione giuridica o probatoria delle deduzioni difensive svolte nel merito.
- La censura in cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio, se la decisione impugnata ha già esaminato il fatto storico rilevante e lo ha ritenuto non provato con motivazione coerente con i limiti del giudizio tributario.
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