Sentenza del 20/07/2016 n. 14916 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'illegittimità di cinque avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 1999-2003. Gli avvisi contestavano la detrazione di IVA precedentemente rimborsata, sostenendo che la società svolgesse attività di tour operator e non soltanto di autonoleggio, con conseguente indetraibilità dell'IVA sui beni e servizi acquistati a diretto vantaggio dei viaggiatori. In via preliminare, la contribuente aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato presso il difensore domiciliatario del primo grado, anziché presso il nuovo difensore costituito in appello.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, per la notifica del ricorso per cassazione contro una sentenza tributaria regionale, si applica l'art. 330 c.p.c., sebbene l'elezione di domicilio effettuata nel primo grado conservi efficacia nei casi in cui la parte non si sia costituita in appello o non abbia indicato un nuovo domicilio. Nel caso concreto, tuttavia, la contribuente si era costituita in appello con un nuovo procuratore e aveva eletto domicilio presso di lui; pertanto, la notifica eseguita presso il precedente difensore era viziata. Il vizio è stato qualificato come nullità, non come inesistenza, ed è stato sanato dalla costituzione della contribuente. Il ricorso principale dell'Agenzia è stato quindi dichiarato ammissibile e gli atti sono stati rimessi alla quinta sezione civile per l'esame degli ulteriori motivi. La questione sostanziale sull'effettiva attività svolta dalla società e sulla detraibilità dell'IVA non è stata ancora decisa nella pronuncia delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
Art. 330 c.p.c.
Luogo di notificazione della impugnazione
Il ricorso per cassazione deve essere notificato presso il domicilio o il procuratore individuato secondo le regole del codice di procedura civile. Se la parte si è costituita in appello indicando un nuovo difensore e domicilio, la notifica deve essere effettuata presso tali riferimenti.
Art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo
Nel processo tributario, domicilio e sede indicati nel primo grado possono conservare efficacia nei gradi successivi, ma tale ultrattività non prevale sulla nuova elezione di domicilio effettuata dalla parte costituita nel grado di appello.
Art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto
Il giudizio di cassazione in materia tributaria segue, per quanto compatibile, le regole ordinarie del codice di procedura civile; pertanto, per il luogo di notifica del ricorso, trova applicazione l'art. 330 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
Un vizio formale della notificazione comporta nullità, non inesistenza, quando l'attività è riconoscibile come notificazione e l'atto raggiunge il destinatario o comunque lo scopo processuale.
Art. 160 c.p.c.
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia
La violazione delle regole relative al destinatario o al luogo della notifica determina, di regola, nullità della notificazione.
Art. 291 c.p.c.
La rinnovazione impedisce ogni decadenza
Quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve consentirne la rinnovazione entro un termine perentorio, con effetto sanante retroattivo.
Art. 74-ter, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
La norma è stata posta dall'Ufficio a fondamento del recupero IVA, sostenendo che i costi relativi a beni e servizi acquistati a diretto vantaggio dei viaggiatori non fossero detraibili quando l'impresa operava come tour operator.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza tributaria regionale, la notifica va effettuata secondo l'art. 330 c.p.c.; occorre quindi verificare il difensore e il domicilio risultanti dal grado di giudizio immediatamente precedente.
- L'elezione di domicilio nel primo grado può restare efficace nei gradi successivi solo se la parte non si è costituita nel grado successivo oppure non ha effettuato nuove indicazioni.
- Se la parte si costituisce in appello con un nuovo difensore e indica un nuovo domicilio, notificare il ricorso per cassazione presso il precedente difensore integra una nullità della notifica.
- La notifica eseguita nel luogo sbagliato non è inesistente soltanto perché manca un collegamento concreto con il destinatario: l'inesistenza è limitata ai casi di totale mancanza dell'atto o di assenza degli elementi essenziali che rendono riconoscibile una notificazione.
- La nullità della notificazione è sanabile con effetto retroattivo dalla costituzione del destinatario, anche se questa avviene esclusivamente per eccepire il vizio, oppure mediante rinnovazione spontanea o disposta dal giudice.
- La decisione delle Sezioni Unite riguarda principalmente l'ammissibilità processuale del ricorso e non decide definitivamente la controversia sostanziale sull'attività di tour operator o autonoleggio e sulla detraibilità dell'IVA.
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