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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43648/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e per mancata/contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.: si censura il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione (art. 62-bis c.p.), per non avere la Corte valorizzato adeguatamente l'apporto confessorio e la presa di coscienza del ricorrente, con conseguente difetto di personalizzazione del trattamento sanzionatorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata sia adeguatamente motivata: la confessione è stata valutata ma non ritenuta pienamente collaborativa e, considerata la gravità del fatto e le aggravanti (in particolare l'art. 416-bis.1 e la recidiva), la misura delle attenuanti generiche è stata quantificata in misura prossima al massimo ma non nella massima estensione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione al reato (concorso); utilizzato per qualificare la responsabilità del ricorrente quale concorrente nell'omicidio

  • art. 575 cod. pen.

    Delitto di omicidio: norma di riferimento per la qualificazione del fatto-omicidio commesso

  • art. 577 n. 3 e n. 4 cod. pen.

    Circostanze aggravanti previste per l'omicidio; la Corte ha ritenuto presenti aggravanti di cui a tali commi e le ha tenute nella commisurazione della pena

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante relativa all'appartenenza o al vincolo con associazione mafiosa; la sua applicazione è stata valorizzata dalla Corte e ha inciso sul complessivo trattamento sanzionatorio

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche atipiche: la questione centrale era la misura dell'estensione dell'attenuante; la Corte ha spiegato che l'attenuante richiede adeguata motivazione e non autorizza un potere discrezionale generico

  • art. 132 cod. pen.

    Principio di proporzionalità e discrezionalità del giudice nella determinazione della pena: la Corte ha ritenuto conforme al criterio di proporzionalità la commisurazione effettuata

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in riferimento all'esigenza di individualizzazione della pena e alle esigenze costituzionali che devono guidare il trattamento sanzionatorio

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); su queste deduzioni la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e infondatezza

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di sintesi nella esposizione del motivo di ricorso; citata come parametro procedurale rispetto alla motivazione del ricorso

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La mera confessione non garantisce automaticamente la concessione della massima estensione delle attenuanti: il giudice valuta la tempestività, la completezza e la genuinità dell'apporto confessorio e lo bilancia con elementi sfavorevoli relativi alla gravità del fatto
  • Le circostanze attenuanti atipiche richiedono una motivazione specifica che individui l'aspetto del fatto o della personalità che giustifica la mitigazione; non esiste un potere discrezionale generico di riduzione
  • Il giudice può tenere conto del complessivo trattamento sanzionatorio e ritenere congrua una pena anche senza concedere l'attenuante nella massima estensione, purché la decisione sia logicamente motivata e proporzionata
  • La presenza di aggravanti rilevanti (es. collegamento a organizzazione mafiosa, recidiva) può neutralizzare o ridurre l'effetto mitigante delle generiche e giustificare una misura di pena più severa
  • In sede di Cassazione per motivi di merito collegati alla valutazione della gravità e della personalità non è consentita una nuova valutazione libera della congruità della pena: il controllo è essenzialmente di legittimità sulla motivazione
  • Un ricorso generico o che ripropone in termini generali questioni di fatto è spesso dichiarato inammissibile; le censure devono essere specifiche e fondate sul vizio di diritto o di motivazione

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