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Sentenza

Sentenza n. 205/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 18 del 19/01/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 18 del 19 gennaio 2024, relativa all'assegnazione del beneficio della carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alle spese legali. Ha rappresentato di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione. Ha quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio, tuttavia, le parti hanno comunicato l'avvenuto accredito del beneficio economico.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato alla ricorrente il beneficio economico oggetto della sentenza da eseguire. Non è stata quindi adottata alcuna ulteriore misura di ottemperanza né è stata nominata un commissario ad acta. Il Ministero è stato comunque condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ed è richiamata nell'intestazione della pronuncia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il giudice dichiara cessata la materia del contendere in ragione dell'accredito, intervenuto durante il giudizio, del beneficio economico riconosciuto dal giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto nella controversia per gli anni scolastici indicati.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997

    È richiamato con riguardo al termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere l'azione esecutiva.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, determinate nel rispetto dei minimi tariffari indicati dalla giurisprudenza per controversie analoghe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato, la controversia deve essere dichiarata cessata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude necessariamente la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, quando l'inadempimento abbia reso necessaria l'iniziativa giudiziaria del privato.
  • Nella liquidazione delle spese di giudizi di ottemperanza semplici e seriali, il giudice può fare riferimento ai minimi tariffari applicabili e alla natura standardizzata della controversia, motivando forfettariamente la quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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