Cassazione Civile, Ordinanza n. 25911/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di accertamento e di un atto di contestazione sanzioni emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) introdotta dalla L. n. 186 del 2014 e disciplinata dagli artt. 5-ter ss. del d.l. n. 167 del 1990. La contribuente aveva aderito alla procedura chiedendo la rateizzazione di quanto dovuto, ma aveva omesso di versare alle scadenze successive alla prima le rate residue. La CTR Piemonte aveva respinto l’appello dell’Agenzia ritenendo che la decadenza dai benefici premiali conseguisse solo al mancato versamento delle rate, e non anche al loro ritardato pagamento. L’Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5-quater e 5-quinquies del d.l. n. 167 del 1990, sostenendo che il tardivo versamento delle rate comporta la perdita dei benefici della procedura.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della CTR Piemonte e decide nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Precisa che, in base alla disciplina della voluntary disclosure e alla lettura già offerta dalla Corte costituzionale, il mancato pagamento tempestivo delle rate fa venir meno gli effetti della procedura; si tratta di una disciplina di decadenza, non di sanzione, essenziale al corretto funzionamento della procedura eccezionale. Le spese dell’intero giudizio sono compensate integralmente.
Norme richiamate
artt. 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del d.l. n. 167 del 1990
Le disposizioni sulla collaborazione volontaria sono lette come disciplina eccezionale che impone il versamento entro termini perentori delle somme dovute; il mancato pagamento tempestivo delle rate determina la perdita degli effetti e dei benefici della procedura.
legge n. 186 del 2014
Ha introdotto la procedura di collaborazione volontaria per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, con riduzione delle sanzioni e non punibilità di alcuni reati fiscali a fronte di autodenuncia completa e pagamento nei termini.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
sentenza Corte costituzionale n. 261 del 2020
"che i censurati articoli della disciplina di voluntary disclosure sono stati introdotti nell'ambito di una procedura eccezionale rivolta a consentire, per un circoscritto periodo di tempo, ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative, presentando un'autodenuncia completa delle violazioni tributarie commesse, con conseguente obbligo di versare, entro termini perentori, imposte e interessi in misura piena, ottenendo, al contempo, una considerevole riduzione delle sanzioni amministrative e la non punibilità penale di alcuni connessi reati fiscali"
È valorizzata per affermare che il tardivo/mancato pagamento non è una mera irregolarità, ma causa di decadenza dai benefici della procedura; viene esclusa la natura sanzionatoria della disciplina.
sentenza Corte costituzionale n. 288 del 2019
Richiamata per ribadire che la disciplina non pregiudica l’ordinaria applicazione delle norme sanzionatorie poste a presidio dell’inderogabilità del dovere tributario.
sentenza Corte costituzionale n. 163 del 2014
Richiamata sul limite di una pronuncia meramente demolitoria che lascerebbe privo di disciplina il versamento tardivo.
sentenza Corte costituzionale n. 126 del 2015
Richiamata sul divieto di intervento additivo della Corte costituzionale quando esistano più opzioni rimettibili al legislatore.
Massime di principio
- Nelle procedure premiali o eccezionali di emersione fiscale, il pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti costituisce condizione essenziale per conservare i benefici concessi; il mancato pagamento tempestivo determina decadenza dagli effetti della procedura.
- La qualificazione di una disciplina come "decadenza" esclude che l’eventuale perdita dei benefici abbia natura sanzionatoria in senso proprio, quando la funzione della previsione sia quella di assicurare il corretto svolgimento della procedura e il recupero delle somme dovute all’erario.
- In presenza di una pronuncia della Corte costituzionale che abbia chiarito la ratio della disciplina, la Corte di cassazione può farne applicazione diretta per risolvere la controversia senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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