Cassazione Penale, Sentenza n. 12802/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era imputato di aver minacciato Massimo De Cecca (direttore ATAF) per costringere lo stesso, e tramite lui l'ATAF, ad assumere persone rimaste escluse da precedenti selezioni. In primo grado era stato condannato per il reato indicato negli artt. 56 e 629 c.p.; la Corte d'appello lo ha riqualificato in violenza privata (art. 610 c.p.) riducendo la pena. Con il ricorso in Cassazione Gatta ha dedotto: (1) violazione dell'art. 610 c.p. per assenza di costrizione, sostenendo che De Cecca già si stava attivando; (2) mancata prova dell'elemento psicologico; (3) la fattispecie sarebbe mera minaccia, procedibile solo in querela; (4) carenza di motivazione sul rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi 2 e 3 inammissibili perché richiedevano valutazioni di merito. Il primo motivo è stato ritenuto fondato sul punto che le minacce non produssero l'effetto voluto (De Cecca rifiutò e fece intervenire le forze dell'ordine), sicché il reato non si consumò e doveva essere qualificato come tentata violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.). Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione (fatto commesso il 9/11/2011) ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali. Le statuizioni civili sono rimaste inalterate (ai sensi dell'art. 578 c.p.p.), il ricorso è stato rigettato negli effetti civili e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Regola il tentativo; la Corte ha ritenuto che, non avendo le minacce prodotto l'effetto voluto, il reato di violenza privata dovesse considerarsi rimasto allo stadio del tentativo ai sensi di questa norma.
art. 610 cod. pen.
Definisce il reato di violenza privata. La Corte d'appello aveva qualificato la condotta come violenza privata, ma la Cassazione ha ritenuto che, per l'efficacia mancata delle minacce, la fattispecie fosse tentata violenza privata.
art. 629 cod. pen.
Richiamato nell'imputazione di primo grado (come norma inizialmente invocata nella sentenza di primo grado); è stato sostituito nella riqualificazione operata in appello, senza che la Cassazione ne abbia mantenuto l'applicazione sostanziale.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma riferita ai motivi di ricorso in Cassazione; il primo motivo era articolato in base a questa disposizione per lamentare violazione di norma sostanziale.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha rilevato l'estinzione d'ufficio e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali.
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'estinzione del reato maturata dopo la sentenza di primo grado non travolge le statuizioni civili; perciò le pretese civili sono rimaste valide nonostante l'annullamento penale per prescrizione.
art. 541 cod. proc. pen.
Consente la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili; la Corte ha condannato il ricorrente a rimborsare tali spese.
Massime di principio
- Se le minacce o condotte intimidatorie non producono l'effetto voluto (la vittima non è costretta a fare, tollerare o omettere qualcosa), la fattispecie di violenza privata può configurarsi solo in forma tentata (art. 56 c.p. applicato con art. 610 c.p.).
- In Cassazione i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione di fatto e della prova compiuta dai giudici del merito sono spesso dichiarati inammissibili: le questioni di merito vanno sollevate nei gradi precedenti.
- L'estinzione del reato per prescrizione può essere rilevata dalla Corte di cassazione anche d'ufficio e comporta l'annullamento della sentenza penale senza rinvio agli effetti penali; ciò non implica automaticamente la cancellazione delle eventuali statuizioni civili.
- Le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento, spese) possono sopravvivere all'estinzione del reato penalmente accertato dopo la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; pertanto in casi analoghi è fondamentale valutare separatamente i profili civili.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica della condotta (es. violenza privata vs. mera minaccia), è necessario dimostrare concretamente l'idoneità e l'efficacia coercitiva degli atti rispetto alla posizione e ai poteri della persona offesa; la mancanza di poteri della vittima rende meno probabile la consumazione del reato.
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