Cassazione Penale, Ordinanza n. 24904/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per un fatto di sottrazione di una somma di denaro. Con l'unico motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., sostenendosi che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'attenuante valorizzando il non irrisorio valore economico della somma sottratta e ritenendo irrilevanti le condizioni economiche della persona offesa. In cassazione si è inoltre chiesta, per la prima volta, l'applicazione dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., perché riproduttiva di censure già dedotte in appello e già congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che aveva fatto corretta applicazione dei principi consolidati sul rilievo del valore economico non irrisorio della somma sottratta e sulla irrilevanza delle condizioni economiche del danneggiato. Ha poi escluso che potesse essere chiesta per la prima volta in cassazione l'applicazione dell'attenuante della lieve entità, poiché la questione era già proponibile in appello e non è stata in quella sede dedotta, neppure con motivi aggiunti o in sede di conclusioni. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il valore della somma sottratta non sia irrisorio; le condizioni economiche del danneggiato non rilevano ai fini della valutazione indicata dalla Corte.
sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale
La nuova attenuante della lieve entità non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se la relativa questione era già proponibile in appello e non è stata dedotta nel grado di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza che riproduca in cassazione censure già prospettate e disattese in appello è inammissibile o comunque manifestamente infondata quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e conforme a principi consolidati.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio economico sia effettivamente esiguo; non basta allegare le disagiate condizioni economiche della persona offesa.
- Le questioni che erano già deducibili in appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità, neppure quando derivino da sopravvenienze giurisprudenziali o costituzionali, se la relativa censura non sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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