Sentenza n. 784/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro n. 837/2024, nel giudizio recante n. RG 602/2024, pubblicata in data 24.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 837/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ed era stato condannato il Ministero a costituire la carta mediante accredito di euro 1.500,00, oltre interessi legali. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all'Amministrazione il 28 febbraio 2025 ai fini dell'esecuzione. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha eseguito il comando giudiziale. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve porre concretamente il privato nella disponibilità dell'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato la definitività della sentenza, la regolare notificazione presso la sede dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione, anche a fronte della costituzione meramente formale dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante assegnazione della Carta elettronica e accredito dell'importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha accertato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando riconosce un'utilità o un bene della vita nei confronti della pubblica amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e impone all'Amministrazione di adottare gli atti necessari a conseguire concretamente quella utilità.
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza è proponibile contro l'inadempimento dell'Amministrazione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché la pronuncia sia stata notificata e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia.
- L'esecuzione del giudicato deve assicurare il conseguimento effettivo dell'utilità riconosciuta dalla sentenza, non essendo sufficiente una mera attività formale o interlocutoria dell'Amministrazione.
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