Tribunale, Sentenza T-245/21
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 8 November 2023. — Mikalai Mikalevich Varabei v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the situation in Belarus – Freezing of funds – Restrictions on entry into the territory of the Member States – Maintenance of the applicant’s name on the lists of persons, entities and bodies concerned – Error of assessment. — Case T-245/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Mikalai Mikalevich Varabei contro il mantenimento del suo nome nelle liste UE relative alle misure restrittive contro la Bielorussia. Ha ritenuto che il Consiglio avesse dimostrato, con prove sufficientemente precise e coerenti, che il ricorrente operava in settori economici strategici ed era co-azionista di una società beneficiaria di vantaggi fiscali e sostegno pubblico. In considerazione anche del contesto economico bielorusso, caratterizzato dalla dipendenza dal regime, il Tribunale ha concluso che non vi fosse errore di valutazione.
Mantenimento del nome di un imprenditore bielorusso nelle liste UE di misure restrittive per la sua presunta vicinanza e sostegno al regime Lukashenko: verifica dell’errore di valutazione del Consiglio
La questione giuridica
Se il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione nel ritenere, sulla base degli elementi di prova raccolti, che il ricorrente fosse uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia, attivo in settori strategici, e co-azionista di Bremino-Grupp beneficiaria di agevolazioni fiscali e sostegno pubblico, e che tali circostanze bastassero a dimostrare che egli beneficia e sostiene il regime di Aleksandr Lukashenko, giustificando il mantenimento del suo nome nelle liste delle misure restrittive.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che il Consiglio può mantenere una persona nelle liste UE di misure restrittive quando dispone di un insieme di elementi concreti, precisi e coerenti idonei a dimostrare, nel loro contesto, che l’interessato è uno dei principali imprenditori di un Paese il cui sistema economico premia la lealtà al regime e che le sue attività in settori strategici, svolte tramite partnership con imprese statali e beneficiando di vantaggi selettivi concessi dalle autorità, rivelano un sufficiente legame con il regime. In tale quadro, non occorre una presunzione automatica per i grandi imprenditori, ma la sola appartenenza a quel gruppo, combinata con gli ulteriori elementi probatori, può giustificare la conclusione che l’interessato beneficia e sostiene il regime; nel caso di specie, il Tribunale ha quindi escluso un errore di valutazione e respinto il ricorso.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 29 TUE
- articoli 75 e 215 TFUE
- decisione 2012/642/CFSP
- regolamento (CE) n. 765/2006
- decisione (PESC) 2021/353
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/339
- decisione di esecuzione (PESC) 2020/2130
- regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129
Mantenimento del nome di un imprenditore bielorusso nelle liste UE di misure restrittive per la sua presunta vicinanza e sostegno al regime Lukashenko
Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione, decide su un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da un imprenditore bielorusso contro il mantenimento del suo nome nelle liste UE di persone soggette a congelamento dei fondi e divieto di ingresso. La controversia riguarda misure restrittive adottate nel quadro della PESC nei confronti della Bielorussia.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, Mikalai Mikalevich Varabei, contesta la decisione (PESC) 2021/353 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/339, nella parte in cui lo mantengono nelle liste di soggetti sottoposti a misure restrittive. In precedenza il suo nome era stato inserito nelle liste con la decisione di esecuzione (PESC) 2020/2130 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129.
Il Consiglio gli addebitava di essere uno dei principali uomini d’affari operanti in Bielorussia, attivo nei settori del petrolio, del transito del carbone e del settore bancario, nonché co-azionista di Bremino-Grupp, società che avrebbe beneficiato di agevolazioni fiscali e di altre forme di sostegno da parte dell’amministrazione bielorussa. Su tale base, il Consiglio riteneva che egli beneficiasse e sostenesse il regime di Lukashenko.
Normativa rilevante
La pronuncia richiama, in particolare:
- l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
- l’articolo 47 della Carta, quale parametro della tutela giurisdizionale effettiva;
- l’articolo 29 TUE;
- gli articoli 75 e 215 TFUE, richiamati nel contesto della base giuridica delle misure;
- la decisione 2012/642/CFSP;
- il regolamento (CE) n. 765/2006;
- gli atti di aggiornamento del 2020 e del 2021 sopra indicati.
Le disposizioni sostanziali applicate erano, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, nonché l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 765/2006, che prevedono rispettivamente il divieto di ingresso e il congelamento dei fondi per le persone che beneficiano o sostengono il regime di Lukashenko.
Il primo tema: standard di controllo giurisdizionale
Il Tribunale ricorda che il controllo giurisdizionale sulle misure restrittive deve verificare se la decisione di mantenere un soggetto nelle liste sia fondata su una base fattuale sufficientemente solida. Non basta valutare la coerenza astratta dei motivi addotti: occorre verificare se essi siano provati, almeno uno di essi essendo sufficiente da solo a sorreggere la misura.
Il Consiglio sopporta l’onere di provare la fondatezza dei motivi contestati, potendo il giudice chiedere anche elementi riservati o non riservati. La prova deve essere valutata nel suo contesto, secondo un apprezzamento libero del valore probatorio degli elementi prodotti, inclusi quelli forniti dal ricorrente.
Valutazione delle attività del ricorrente nei settori strategici
Il Tribunale esamina in primo luogo la fondatezza dell’affermazione secondo cui il ricorrente è uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia con interessi nel petrolio, nel transito del carbone e nel settore bancario.
Quanto al petrolio, rileva che il ricorrente opera principalmente tramite Interservice, società di cui è proprietario. Dagli elementi agli atti emerge che Interservice è attiva da oltre vent’anni nell’import-export di petrolio, possiede una raffineria, controlla Oil Bitumen Plant e detiene il 75% di New Oil Company. Quest’ultima ha concluso una partnership pubblico-privata con Belarusian Oil Company, società statale che deteneva il monopolio sull’esportazione dei prodotti petroliferi dalle raffinerie nazionali Naftan e Mozyr. Il Tribunale esclude dunque che l’attività nel settore petrolifero fosse ridotta o marginale.
Quanto al transito del carbone, il ricorrente sosteneva che la sua attività fosse limitata al commercio internazionale del carbone tramite Interservice. Tuttavia, il Tribunale osserva che il gruppo include anche BelKazTrans, società di cui il ricorrente è unico proprietario, presentata dalla stessa società come intermediario tra fornitori stranieri e le ferrovie nazionali bielorusse. Gli elementi prodotti mostrano che, dal 2019, tutto il transito del carbone in Bielorussia passava attraverso tale società, che si descriveva come un vero e proprio “regolatore” del traffico. Le prove del ricorrente non sono ritenute idonee a smentire tale quadro.
Quanto al settore bancario, il ricorrente non contestava di operare tramite Absolutbank, banca privata di cui è azionista di maggioranza e che figura tra le prime venti banche del Paese per totale attivo.
Bremino-Grupp e il vantaggio selettivo derivante dalla Bremino-Orsha SEZ
Il Tribunale affronta poi il secondo motivo fattuale: il ricorrente è co-azionista di Bremino-Grupp, società che avrebbe beneficiato di agevolazioni fiscali e di altre forme di sostegno delle autorità bielorusse.
È pacifico che Bremino-Grupp detenga un terzo del capitale e che gestisca la Bremino-Orsha Special Economic Zone. Il punto centrale è che il Decreto presidenziale n. 106 del 21 marzo 2019 ha istituito un regime giuridico speciale per tale zona, prevedendo deroghe fiscali per 50 anni. Oltre ai vantaggi riconosciuti a tutti i residenti della zona, Bremino-Grupp beneficia di esenzioni specifiche, tra cui l’esenzione da imposta sul reddito e IVA fino al 2033 e l’esenzione dall’imposta sugli immobili per tutta la durata della zona.
Il Tribunale considera tali benefici selettivi rispetto a Bremino-Grupp e irrilevante che la società non abbia ancora realizzato utili o che altri gestori di zone economiche abbiano ricevuto vantaggi maggiori. Inoltre, diverse prove dimostrano che il progetto della zona è stato sostenuto dall’amministrazione bielorussa e adattato alle proposte della società stessa.
Valutazione complessiva del legame con il regime di Lukashenko
Esaminati i singoli elementi, il Tribunale effettua la valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza. Precisa che il solo fatto di essere un importante imprenditore non basta di per sé a dimostrare un rapporto con il regime, in assenza di una presunzione automatica. Tuttavia, nel contesto bielorusso ciò costituisce un fattore rilevante da integrare con altri elementi.
Nel caso concreto, il Tribunale valorizza:
- la scala delle attività del ricorrente in più settori strategici;
- la loro realizzazione tramite partnership con imprese pubbliche bielorusse;
- i benefici ottenuti grazie a tali partnership, come il controllo del transito del carbone e l’export di prodotti petroliferi;
- il sostegno pubblico alla Bremino-Orsha SEZ e i vantaggi fiscali accordati a Bremino-Grupp;
- il contesto economico generale della Bielorussia, caratterizzato dal controllo del regime sia sul settore pubblico sia su quello privato e da un sistema che premia la lealtà.
Alla luce di fonti giornalistiche e di studio citate dal Consiglio, il Tribunale ritiene che le attività economiche significative in Bielorussia siano possibili solo con l’approvazione del regime e che il ricorrente sia indicato in alcune fonti come appartenente al ristretto gruppo di persone fidate di Lukashenko.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che il Consiglio disponeva di un corpo di prove sufficientemente specifico, preciso e coerente per ritenere che il ricorrente beneficiasse e sostenesse il regime di Lukashenko. Non ravvisa quindi alcun errore di valutazione nel mantenimento del suo nome nelle liste.
Il ricorso è integralmente respinto e il ricorrente è condannato alle spese.
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