Corte di giustizia, Ordinanza C-473/23
Order of the Court of 7 November 2023. — Bimbo, SA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-473/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la richiesta di Bimbo, SA, di far proseguire il ricorso contro la sentenza del Tribunale resa in una controversia di opposizione davanti all'EUIPO. Ha ricordato che, nei casi rientranti nell'articolo 58 bis dello Statuto, il ricorrente deve dimostrare con precisione che il ricorso solleva una questione rilevante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Poiché i motivi dedotti riguardavano in sostanza la valutazione dei fatti e argomenti troppo generici, la Corte ha negato l'ammissione dell'impugnazione. Bimbo è stata inoltre condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio dell'Unione europea: mancata ammissione dell'impugnazione per assenza di una questione significativa ai fini dell'unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto UE
La questione giuridica
Se il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio dell'Unione europea, fondato su asseriti errori nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, sollevi una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione tale da consentire l'ammissione dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura.
Principio di diritto
Un ricorso avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio dell'Unione europea è ammesso a proseguire solo se il ricorrente dimostra in modo specifico e concreto che esso solleva una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione; non basta invocare in modo generico errori nella valutazione della reputazione del marchio, nella sussistenza del nesso tra i segni o nella valutazione del pregiudizio, né prospettare in astratto conseguenze ampie per la tutela dei marchi. Poiché Bimbo, SA, si è limitata, da un lato, a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle prove e, dall'altro, a formulare argomenti generali e non sufficientemente circostanziati, la Corte ha respinto la richiesta di ammissione e l'impugnazione non è stata autorizzata a proseguire.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Mancata ammissione dell'impugnazione in materia di marchio UE
La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto da Bimbo, SA contro la sentenza del Tribunale del 24 maggio 2023, relativa a un procedimento di opposizione dinanzi all'EUIPO sul segno "BimboBIKE". La Corte, nella formazione competente a decidere se l'impugnazione possa proseguire, ha esaminato esclusivamente la richiesta di ammissione del ricorso ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto.
Fatti e procedimento principale
Bimbo aveva chiesto l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 giugno 2022, resa nell'ambito di un'opposizione nei confronti di Bottari Europe Srl. Il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento; contro tale sentenza Bimbo ha proposto impugnazione alla Corte, accompagnandola con una richiesta di ammissione a proseguire.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama:
- il primo e il terzo comma dell'articolo 58 bis dello Statuto, che subordinano la prosecuzione del ricorso alla dimostrazione di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione;
- l'articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una richiesta specifica e motivata;
- l'articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, che disciplina la decisione sulla richiesta con ordinanza motivata;
- l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea.
Motivi dedotti da Bimbo
A sostegno dell'ammissione, Bimbo ha prospettato tre censure principali, tutte riferite all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001:
- il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere la reputazione eccezionale e la distintività del marchio BIMBO;
- non avrebbe correttamente accertato il nesso tra i marchi in conflitto;
- avrebbe applicato in modo scorretto la giurisprudenza sul pregiudizio ai marchi, in particolare per quanto riguarda il vantaggio indebito e l'indebolimento del carattere distintivo.
Ragionamento della Corte sulla richiesta di ammissione
La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare, con argomentazione chiara, dettagliata e specifica, che il ricorso solleva una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La richiesta deve indicare con precisione:
- i motivi di impugnazione;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- la ragione per cui tale questione è significativa ai sensi dell'articolo 58 bis;
- l'eventuale contrasto con la giurisprudenza pertinente, indicando i passaggi rilevanti delle decisioni asseritamente contrastate.
Nel caso di specie, la Corte osserva innanzitutto che i primi argomenti di Bimbo attaccano sostanzialmente l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal Tribunale in merito alla reputazione del marchio BIMBO. Tali censure non sono idonee, per loro natura, a dimostrare l'esistenza di una questione significativa per il diritto dell'Unione.
Quanto agli altri argomenti, la Corte rileva che, pur evocando un presunto errore di diritto, Bimbo non ha spiegato in modo conforme alle esigenze dell'articolo 170 bis perché tale errore porrebbe una questione di rilievo sistemico. Le affermazioni secondo cui il Tribunale avrebbe distorto l'intenzione del legislatore, svuotato la protezione dei marchi noti o compromesso l'interpretazione uniforme dell'articolo 8, paragrafo 5, restano generiche e astratte.
La Corte sottolinea che non basta invocare conseguenze "di vasta portata" per la tutela dei marchi nell'Unione: occorre un riscontro concreto e specifico della questione di diritto rilevante. Tale prova, nel caso di Bimbo, manca del tutto.
Decisione e spese
La Corte respinge la richiesta di ammissione dell'impugnazione e dichiara che il ricorso non è autorizzato a proseguire. Poiché il provvedimento è stato adottato prima della notifica alla controparte, Bimbo è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio desumibile dalla pronuncia
Nei ricorsi soggetti al filtro di ammissibilità dell'articolo 58 bis dello Statuto, la mera contestazione della valutazione di fatto del Tribunale o l'allegazione generica di un possibile impatto sistemico sulla tutela dei marchi UE non bastano: il ricorrente deve dimostrare in modo concreto e specifico una questione di diritto significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 nov 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-249/23
- Sentenza · 8 nov 2023Tribunale, Sentenza T-41/23
- Sentenza · 8 nov 2023Tribunale, Sentenza T-282/22
- Sentenza · 8 nov 2023Tribunale, Sentenza T-39/22
- Sentenza · 8 nov 2023Tribunale, Sentenza T-245/21
- Sentenza · 9 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-376/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →