Tribunale, Sentenza T-41/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 8 November 2023. — Pollen + Grace Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark POLLEN + GRACE – Earlier EU figurative mark Grace – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-41/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Pollen + Grace Ltd contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Grace Foods Ltd. Viene confermato che il marchio richiesto crea rischio di confusione con il marchio anteriore Grace per vari prodotti alimentari e servizi di ristorazione. Il Tribunale ritiene infondati i motivi relativi al valore del segno "+", al significato di "pollen" e alla pretesa prevalenza dell’elemento iniziale del marchio. La società ricorrente è quindi condannata alle spese.
Opposizione a marchio UE: confermata la sussistenza del rischio di confusione tra il segno figurativo Pollen + Grace e il marchio anteriore Grace per prodotti e servizi alimentari.
La questione giuridica
Se il Board of Appeal dell’EUIPO abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nel ritenere che il marchio richiesto Pollen + Grace fosse simile al marchio anteriore Grace e che, tenuto conto dell’identità o similarità dei prodotti e servizi, sussistesse un rischio di confusione; in particolare, se fosse errata la valutazione del elemento figurativo "+", del significato del termine "pollen" e del peso del termine iniziale del segno.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il segno Pollen + Grace è simile al marchio anteriore Grace perché l’elemento figurativo è percepito come mero elemento decorativo, il termine "pollen" è debolmente distintivo e evocativo del settore alimentare, mentre "grace" assume funzione dominante; di conseguenza, considerando l’identità o la forte similarità dei prodotti e la similarità dei servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico pertinente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2015/2424
- Regolamento (UE) n. 2868/95
- Regolamento (CE) n. 40/94
Pollen + Grace / Grace: rischio di confusione in opposizione a marchio UE
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il contendere verte sulla sussistenza di un rischio di confusione tra il segno richiesto "Pollen + Grace" e il marchio anteriore figurativo "Grace" per prodotti alimentari e servizi di ristorazione.
Fatti e procedimento amministrativo
Pollen + Grace Ltd aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti delle classi 29 e 30 e per servizi delle classi 39 e 43. Grace Foods Ltd aveva proposto opposizione sulla base, tra l’altro, del marchio UE anteriore n. 1077015, registrato per prodotti delle classi 29, 30 e 32. Su richiesta del depositante, l’opponente aveva fornito la prova dell’uso genuino del marchio anteriore.
L’Opposition Division aveva accolto parzialmente l’opposizione. Successivamente, la commissione di ricorso aveva annullato in parte quella decisione e aveva respinto la domanda di registrazione anche per ulteriori prodotti delle classi 29 e 30, confermando il rigetto per i servizi della classe 43. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.
Normativa applicabile
Il Tribunale chiarisce che, poiché la domanda di marchio è stata depositata il 14 agosto 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424. Sul piano procedurale, invece, si applica il regolamento 2017/1001. La disposizione decisiva è l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il cui tenore corrisponde a quello dell’attuale articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Criteri giuridici richiamati
Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico pertinente, dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi e della circostanza che la confusione include il rischio di associazione. Le condizioni di identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi sono cumulative ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
Pubblico pertinente e confronto dei prodotti/servizi
Il pubblico di riferimento è individuato nel pubblico generale, con livello di attenzione medio, per i prodotti delle classi 29, 30 e 32 e per i servizi della classe 43. La commissione di ricorso aveva inoltre focalizzato l’analisi sulla parte anglofona del pubblico pertinente, per la quale gli elementi verbali dei segni hanno significato.
Il Tribunale non rimette in discussione le valutazioni non contestate secondo cui:
- tutti i prodotti delle classi 29 e 30 del marchio richiesto sono identici o simili, in misura variabile, ai prodotti corrispondenti del marchio anteriore per i quali era stata provata la reale utilizzazione;
- tutti i servizi della classe 43 sono simili, in misura bassa, al prodotto "milk" della classe 29 coperto dal marchio anteriore.
Esame della similarità dei segni: elemento figurativo
La ricorrente sosteneva che il simbolo grafico del segno richiesto fosse percepito come un vero segno "+", con conseguente rilevanza visiva, fonetica e concettuale. Il Tribunale respinge l’argomento: osserva che il simbolo, per forma e proporzioni, non appare al pubblico come un "+", ma come un mero elemento decorativo. Inoltre, la descrizione depositata dal richiedente non vincola la percezione del pubblico e non impone all’EUIPO di trattarla come decisiva.
Il Tribunale sottolinea anche che il consumatore medio percepisce il marchio nel suo insieme, senza analizzarne i dettagli, e che nel caso concreto la componente figurativa non è sufficientemente chiara da evocare il segno matematico "+".
Esame della similarità dei segni: elementi verbali "pollen" e "grace"
Quanto al termine "pollen", il Tribunale ritiene corretto il rilievo della commissione di ricorso secondo cui, per prodotti e servizi del settore alimentare, il pubblico pertinente lo percepisce come evocativo del polline usato come ingrediente o additivo alimentare, dunque come elemento debolmente distintivo. L’eventuale esistenza di altri significati, compreso quello di cognome, non è stata dimostrata come percepibile dal pubblico pertinente.
Quanto a "grace", la ricorrente non ha dimostrato che sia un cognome comune o che il pubblico lo percepisca come tale. Pertanto, il Tribunale conferma che, nel segno complessivo, l’attenzione del pubblico si concentra su "grace".
Regola sul peso dell’inizio del marchio
Il Tribunale ricorda che, in via generale, il pubblico presta più attenzione all’inizio dei marchi; tuttavia tale regola non è assoluta e deve essere adattata alle caratteristiche concrete dei segni. Nel caso di specie, poiché "pollen" è debolmente distintivo per i prodotti e servizi in questione e l’elemento figurativo è meramente ornamentale, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che l’elemento centrale del segno richiesto fosse "grace".
Valutazione globale del rischio di confusione
Sulla base di:
- una somiglianza visiva e fonetica di grado medio,
- un’elevata somiglianza concettuale,
- il carattere distintivo medio del marchio anteriore,
- l’identità o somiglianza dei prodotti e dei servizi,
il Tribunale conferma che sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La bassa somiglianza dei servizi della classe 43 con il prodotto "milk" è comunque compensata dall’elevata somiglianza concettuale tra i segni.
Decisione e spese
Il ricorso è integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, Pollen + Grace Ltd, soccombente, è condannata a sopportare le spese.
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