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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-282/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 8 November 2023. — Dmitry Arkadievich Mazepin v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – Inclusion of the applicant’s name on the lists of persons, entities and bodies concerned – Concept of ‘leading businessperson’ – Obligation to state reasons – Error of assessment – Proportionality. — Case T-282/22

Giurisprudenza europea62022TJ0282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Dmitry Mazepin contro le misure restrittive UE adottate nel marzo 2022 nel contesto della guerra in Ucraina. La Corte ritiene sufficientemente motivata e provata l’iscrizione del ricorrente come "leading businessperson" attivo nel settore dei fertilizzanti, settore considerato una fonte sostanziale di entrate per la Federazione russa. Esclude inoltre violazioni di proporzionalità, diritti fondamentali ed equal treatment.

Annullamento richiesto delle misure restrittive UE contro Dmitry Arkadievich Mazepin per asserita errata inclusione in lista come "leading businessperson" e per supporto alle azioni russe contro l’Ucraina; la Corte conferma la legittimità dell’inserimento.

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse fornito una motivazione sufficiente e un supporto probatorio adeguato per includere il ricorrente nelle liste ai sensi del criterio dei "leading businesspersons" che operano in settori economici che forniscono una fonte sostanziale di entrate al governo russo, e se tale inclusione violasse il principio di proporzionalità, i diritti fondamentali e il principio di parità di trattamento.

Principio di diritto

La Corte conferma che il Consiglio può iscrivere in lista un soggetto qualificato come "leading businessperson" se dispone di un insieme di indizi sufficientemente specifici, precisi e concordanti che dimostri sia la sua rilevanza economica sia il fatto che egli operi in un settore che costituisce una fonte sostanziale di entrate per il governo russo; nel caso di specie, la motivazione era sufficiente, la prova era adeguata e le restrizioni risultavano proporzionate e compatibili con la Carta, sicché il ricorso è stato integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52(1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 277 TFUE
  • Decisione 2014/145/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione (PESC) 2022/329
  • Regolamento (UE) 2022/330
  • Decisione (PESC) 2022/397
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396

Misure restrittive contro Dmitry Arkadievich Mazepin

Si tratta di un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale avverso la Decisione (PESC) 2022/397 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396, nella parte in cui inseriscono il nome di Dmitry Arkadievich Mazepin nelle liste delle persone soggette a congelamento dei fondi e, per i privati, a divieto di ingresso/transito.

Contesto normativo e fattuale

La pronuncia si inserisce nel regime di misure restrittive dell’Unione adottate in risposta ad azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Tribunale ricorda il quadro costituito dalla Decisione 2014/145/CFSP e dal Regolamento (UE) n. 269/2014, entrambi modificati nel febbraio 2022 per estendere i criteri di designazione anche ai "leading businesspersons" coinvolti in settori economici che forniscono una fonte sostanziale di reddito al governo russo.

Fatti rilevanti e motivazione dell’iscrizione

Secondo gli atti impugnati, il ricorrente è proprietario e amministratore delegato di Uralchem, gruppo attivo nella produzione di prodotti chimici e fertilizzanti, ed è stato invitato alla riunione del 24 febbraio 2022 con il presidente Putin e altri imprenditori russi. Il Consiglio ha tratto da tali elementi due conclusioni: da un lato, che il ricorrente sosteneva o attuava politiche o azioni lesive dell’Ucraina; dall’altro, che era un "leading businessperson" attivo in un settore che costituisce una fonte sostanziale di entrate per il governo russo.

Primo motivo: motivazione ed effettiva tutela giurisdizionale

Il Tribunale respinge la censura relativa all’insufficienza della motivazione. Richiamando l’articolo 47 della Carta e l’articolo 296 TFUE, afferma che la motivazione deve consentire all’interessato di comprendere le ragioni dell’atto e al giudice di esercitare il controllo di legittimità, ma non deve esporre tutti i fatti e i punti di diritto rilevanti. Nel caso concreto, la combinazione tra la motivazione dell’atto, il contesto noto al ricorrente e il contenuto del fascicolo WK ha consentito di comprendere con chiarezza i criteri applicati (criterio sub a) e criterio sub g)) e le ragioni specifiche dell’iscrizione.

Secondo motivo: errore di valutazione e onere della prova

Il Tribunale chiarisce innanzitutto che il controllo giurisdizionale sulle misure restrittive deve essere pieno quanto alla solidità del fondamento fattuale. Interpreta poi il criterio del "leading businessperson" in modo autonomo e uniforme: esso riguarda persone economicamente significative per status professionale, attività, partecipazioni o funzioni ricoperte; la formula "involved in economic sectors providing a substantial source of revenue" si riferisce al settore economico, non al singolo imprenditore o alla singola impresa.

Alla luce degli elementi prodotti dal Consiglio, il Tribunale reputa sufficientemente dimostrato che:

  • il ricorrente era il proprietario e CEO di Uralchem, uno dei maggiori produttori russi di fertilizzanti;
  • il settore dei fertilizzanti è altamente rilevante per l’economia russa e per il mercato globale;
  • in Russia tale settore costituisce una fonte sostanziale di entrate per il governo.

Il Tribunale osserva inoltre che non è necessario dimostrare un nesso diretto tra il singolo imprenditore e il finanziamento statale, né limitare l’analisi ai soli tributi diretti: possono rilevare anche entrate indirette, compresa l’IVA, se connesse al settore economico interessato. Ne consegue che l’iscrizione del ricorrente ai sensi del criterio sub g) è fondata; poiché almeno una delle ragioni di iscrizione è sufficiente e adeguatamente provata, non occorre esaminare ulteriormente gli altri profili contestati relativi al criterio sub a).

Terzo motivo: proporzionalità e diritti fondamentali

Il Tribunale riconosce che il congelamento dei fondi incide sulla libertà di impresa ex articolo 16 della Carta e sul diritto di proprietà ex articolo 17 della Carta, ma ritiene che la restrizione rispetti l’articolo 52(1) della Carta. La misura è prevista dalla legge, tutela un obiettivo di interesse generale dell’Unione in materia di PESC, è limitata e reversibile, poiché le liste sono soggette a riesame periodico e restano possibili autorizzazioni per spese essenziali o ragioni umanitarie.

Quanto alla proporzionalità in senso stretto, il Tribunale osserva che il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità nel definire misure restrittive legate a scelte politiche e che le conseguenze economiche denunciate dal ricorrente non sono manifestamente sproporzionate rispetto all’obiettivo di aumentare la pressione sulla Federazione russa. Sono inoltre irrilevanti, ai fini della legittimità dell’atto, gli effetti indiretti su società collegate o sui contratti commerciali di terzi, così come le eventuali misure adottate dalle autorità nazionali finlandesi.

Quarto motivo: parità di trattamento

La censura di discriminazione è respinta. Il criterio sub g) non si fonda sulla nazionalità, ma sulla posizione economica e sul settore di attività; il Consiglio non è tenuto a includere tutte le persone che soddisfano i criteri, potendo esercitare un margine di discrezionalità coerente con gli obiettivi delle misure. Inoltre, eventuali asserite disparità nel trattamento di altri soggetti non possono prevalere sul principio di legalità. Il richiamo all’illegittimità del criterio sub g) viene nuovamente rigettato, perché già escluso nel corso dell’analisi del secondo motivo.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, conferma la validità delle misure impugnate nei confronti del ricorrente e lo condanna alle spese. La Repubblica di Lettonia, interveniente, sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive psccongelamento dei fondimotivazione degli atti ueproporzionalità e diritti fondamentaliparità di trattamento

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