Corte di giustizia, Sentenza C-376/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2023. — Google Ireland Limited e a. contro Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Articolo 3, paragrafo 4 – Deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafo 5 – Possibilità di notificare a posteriori provvedimenti che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione in caso di urgenza – Omessa notifica – Opponibilità di tali provvedimenti – Normativa di uno Stato membro che impone ai fornitori di piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti o meno nel suo territorio, un insieme di obblighi in materia di controllo e segnalazione dei contenuti asseritamente illeciti – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Servizio di piattaforme per la condivisione di video. — Causa C-376/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 consenta agli Stati membri di adottare misure legislative generali e astratte dirette a una categoria di piattaforme online. Solo provvedimenti riferiti a un servizio determinato e individualizzabile possono derogare al principio del controllo nello Stato membro di origine. Poiché la risposta alla prima questione era negativa, la Corte non ha esaminato la notifica ex articolo 3, paragrafo 5, né il rapporto con la direttiva 2010/13.
Portata dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31: i provvedimenti generali e astratti applicabili a una categoria di piattaforme online possono essere qualificati come misure adottate per un "determinato servizio della società dell’informazione"?
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di "provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione" anche provvedimenti legislativi generali e astratti che riguardano una categoria di servizi online definita in termini generali; in caso affermativo, se l’omessa notifica a posteriori ex articolo 3, paragrafo 5, renda il provvedimento inopponibile; e se l’articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 osti all’applicazione di tali misure alle piattaforme per la condivisione di video.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 va interpretato nel senso che non rientrano nella nozione di "provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione" i provvedimenti generali e astratti che riguardano una categoria di servizi online descritta in termini generali e si applicano indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria; di conseguenza, tali misure non possono essere adottate come deroga al principio del paese di origine e non occorre esaminare le questioni sulla notifica d’urgenza o sulla direttiva 2010/13, che restano assorbite.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/31/CE
- Articolo 3, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, direttiva 2000/31/CE
- Direttiva 2010/13/UE
- Articolo 28 bis, paragrafi 1 e 5, direttiva 2010/13/UE
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/1535
- Direttiva (UE) 2018/1808
- Direttiva 2002/21/CE
- Direttiva (UE) 2018/1972
- Articoli 56 e 57 TFUE
Portata dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 e disciplina austriaca sulle piattaforme di comunicazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in una controversia tra tre grandi fornitori di servizi online stabiliti in Irlanda e l’autorità austriaca KommAustria, relativa all’applicabilità del KoPl-G, legge nazionale che impone obblighi di controllo, segnalazione e gestione dei contenuti illeciti alle piattaforme di comunicazione. La questione centrale era se tali obblighi potessero essere giustificati come deroghe al principio del paese di origine previsto dalla direttiva 2000/31.
Fatti e procedimento principale
Google Ireland, Meta Platforms Ireland e Tik Tok Technology, che forniscono servizi anche in Austria, avevano chiesto all’autorità austriaca di dichiarare che non rientravano nel campo di applicazione del KoPl-G. KommAustria aveva invece dichiarato applicabile la legge, e il Bundesverwaltungsgericht aveva respinto i ricorsi. Nel giudizio di revisione, il Verwaltungsgerichtshof ha dubitato, in particolare, che una legge generale e astratta possa costituire un provvedimento adottato "per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato, in particolare, la direttiva 2000/31, soprattutto:
- articolo 3, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, sul principio del controllo nello Stato membro di origine e sulle deroghe;
- articolo 2, lettera h), sulla nozione di ambito regolamentato. Sono stati inoltre richiamati:
- la direttiva 2010/13/UE, in particolare l’articolo 28 bis, paragrafi 1 e 5, per i servizi di piattaforma per la condivisione di video;
- la direttiva (UE) 2015/1535, per il regime di notifica delle regole tecniche.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha interpretato l’articolo 3, paragrafo 4, partendo dal tenore letterale della disposizione, che si riferisce a un "determinato servizio della società dell’informazione". L’uso del singolare e dell’aggettivo "determinato" indica, secondo la Corte, un servizio individualizzato e non una categoria astratta di servizi.
La Corte ha poi valorizzato il contesto normativo: la deroga è subordinata a condizioni cumulative molto precise, tra cui la necessità di rivolgersi a un servizio lesivo o rischioso e, soprattutto, la previa interlocuzione con lo Stato membro di stabilimento e la notifica alla Commissione. Tali condizioni presuppongono che il servizio e il prestatore siano identificabili, cosa incompatibile con misure generali e astratte rivolte a categorie indistinte di operatori.
Inoltre, un’interpretazione estensiva dell’articolo 3, paragrafo 4, finirebbe per sovrapporsi alla direttiva 2015/1535 e, soprattutto, comprometterebbe il sistema della direttiva 2000/31, fondato sul principio del controllo nello Stato membro di origine e sul reciproco riconoscimento. La Corte ha sottolineato che ammettere misure generali adottate dallo Stato membro di destinazione reintrodurrebbe ostacoli alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione e assoggetterebbe i prestatori a una doppia disciplina normativa.
Esito delle questioni seconda e terza
Poiché la prima questione ha ricevuto risposta negativa, la Corte ha ritenuto assorbite la seconda e la terza questione. Non ha quindi esaminato né gli effetti dell’omessa notifica a posteriori in caso di urgenza ex articolo 3, paragrafo 5, né l’eventuale ostacolo derivante dall’articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 per le piattaforme per la condivisione di video.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria, non rientrano nella nozione di "provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione".
Principio affermato
La deroga al principio del paese di origine prevista dalla direttiva 2000/31 è di stretta interpretazione: lo Stato membro di destinazione non può imporre, tramite un atto generale e astratto, obblighi supplementari a una categoria di piattaforme online nel suo complesso; sono ammissibili solo misure riferite a un servizio specifico e individualizzato, nei limiti e alle condizioni rigorose stabilite dalla direttiva.
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