Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-319/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2023. — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. contro Scania CV AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale - Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore - Regolamento (UE) 2018/858 - Omologazione e vigilanza del mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli - Articolo 61, paragrafi 1 e 2 - Allegato X, punto 6.1 - Operatori indipendenti - Informazioni “facilmente accessibili sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente” - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) - Trattamento dei dati personali - Obbligo legale imposto ai costruttori di automobili di mettere a disposizione degli operatori indipendenti i numeri di identificazione dei veicoli (VIN). — Causa C-319/22

Giurisprudenza europea62022CJ0319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata degli obblighi informativi gravanti sui costruttori di veicoli ai sensi del regolamento 2018/858 nei confronti degli operatori indipendenti. Precisa che la forma leggibile a macchina riguarda tutte le informazioni sulla riparazione e manutenzione, che non basta un semplice PDF se non consente un trattamento elettronico diretto e che, per alcune informazioni sulle parti, la banca dati deve essere interrogabile anche con criteri diversi dal VIN. La Corte affronta inoltre il profilo privacy, qualificando l’obbligo di mettere a disposizione i VIN come base legale ex articolo 6, paragrafo 1, lettera c), RGPD quando il VIN sia riconducibile a una persona fisica.

Obbligo dei costruttori di veicoli di fornire agli operatori indipendenti le informazioni sulla riparazione e manutenzione in formato leggibile a macchina e di comunicare i VIN; compatibilità con il RGPD.

La questione giuridica

Se l’articolo 61, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) 2018/858 imponga ai costruttori di: a) rendere in formato leggibile a macchina tutte le informazioni sulla riparazione e manutenzione, o solo quelle sui pezzi di ricambio; b) predisporre un’interfaccia con banca dati per interrogazioni automatizzate, una banca dati ricercabile solo via VIN o anche con altri criteri, e file direttamente trattabili elettronicamente; c) trasmettere i VIN agli operatori indipendenti in quanto obbligo legale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), RGPD.

Principio di diritto

L’articolo 61 del regolamento (UE) 2018/858 va interpretato nel senso che l’obbligo di rendere le informazioni "facilmente accessibili" in forma di insiemi di dati leggibili a macchina riguarda tutte le informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo, non solo i dati sui pezzi di ricambio; non impone però ai costruttori di predisporre un’interfaccia per interrogazioni automatizzate, ma richiede che le informazioni siano messe a disposizione in file idonei al trattamento elettronico diretto. Inoltre, letto con l’allegato X, esso impone una banca dati che consenta ricerche non solo tramite VIN ma anche mediante gli ulteriori criteri previsti; infine, stabilisce un obbligo legale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), RGPD di comunicare i VIN agli operatori indipendenti, quando il VIN consenta l’identificazione di una persona fisica, poiché la misura è prevista dal diritto dell’Unione, persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2018/858
  • Articolo 61 del regolamento (UE) 2018/858
  • Allegato X, punto 2.5.1, del regolamento (UE) 2018/858
  • Allegato X, punto 6.1, del regolamento (UE) 2018/858
  • Regolamento (UE) n. 19/2011
  • Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
  • Articolo 4, punti 1, 2 e 7, del regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 6, paragrafi 1, lettera c), e 3, del regolamento (UE) 2016/679
  • Direttiva 1999/37/CE
  • Direttiva (UE) 2019/1024

Accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione dei veicoli e trattamento dei VIN

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Landgericht Köln, riguarda l’interpretazione dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2018/858 in combinato con il RGPD. La controversia opponeva un’associazione del commercio indipendente di componenti auto a un costruttore di veicoli, in merito al livello di accesso che deve essere garantito agli operatori indipendenti alle informazioni tecniche e ai VIN.

Fatti e procedimento principale

Scania metteva a disposizione degli operatori indipendenti un accesso manuale tramite sito internet alle informazioni sui veicoli, sulle riparazioni e sul sistema OBD. Le ricerche potevano essere effettuate tramite dati generali o tramite le ultime sette cifre del VIN; i risultati erano stampabili o salvabili in PDF, mentre le informazioni sui pezzi di ricambio erano scaricabili in XML. La società non forniva agli operatori indipendenti i VIN, che erano accessibili solo ai riparatori tramite carta di circolazione o telaio del veicolo.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’obbligo di presentare le informazioni in modo facilmente accessibile e in formato leggibile a macchina riguardi tutte le informazioni sulla riparazione e manutenzione o solo quelle sui pezzi di ricambio;
  • se il regolamento imponga un’interfaccia con banca dati per interrogazioni automatizzate, ricerche basate solo sul VIN oppure anche su altri criteri, e file idonei al trattamento elettronico diretto;
  • se l’obbligo di comunicare i VIN costituisca un obbligo legale di trattamento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), RGPD.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 61, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento 2018/858;
  • l’allegato X, punti 2.5.1 e 6.1, del medesimo regolamento;
  • l’articolo 6, paragrafi 1, lettera c), e 3, RGPD, nonché le definizioni di dato personale, trattamento e titolare del trattamento di cui all’articolo 4 del RGPD;
  • il regolamento n. 19/2011 sul VIN;
  • la direttiva 1999/37/CE sui documenti di immatricolazione;
  • la direttiva (UE) 2019/1024, richiamata solo per il significato di documento leggibile meccanicamente.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che l’articolo 61, paragrafo 1, prima frase, impone agli operatori di fornire accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio a tutte le informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo. Di conseguenza, la seconda frase dello stesso paragrafo, che impone che tali informazioni siano presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, riguarda le stesse informazioni menzionate nella prima frase.

L’allegato X, punto 6.1, terzo comma, relativo alle informazioni sulle parti sostituibili, non limita la portata dell’articolo 61, paragrafo 1, ma disciplina solo alcuni dettagli tecnici. Perciò l’obbligo di formato leggibile a macchina non si restringe ai soli dati sui pezzi di ricambio.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte esclude che il regolamento 2018/858 imponga ai costruttori di predisporre un’interfaccia per interrogazioni automatizzate di una banca dati. Tuttavia, le informazioni devono essere messe a disposizione in file che consentano un trattamento elettronico diretto dei dati in essi contenuti; una mera consultazione manuale con risultati in PDF non basta se richiede conversioni o passaggi intermedi che impediscono un uso automatizzato diretto.

Quanto alle banche dati, per le informazioni relative alle parti sostituibili l’allegato X, punto 6.1, terzo comma, richiede una banca dati facilmente accessibile agli operatori indipendenti che consenta ricerche non solo tramite VIN, ma anche mediante gli ulteriori criteri espressamente previsti dalla disposizione, come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o opzioni.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

La Corte esamina anzitutto se il VIN sia un dato personale. Ricorda che un’informazione è personale quando riguarda una persona fisica identificata o identificabile, considerando i mezzi ragionevolmente utilizzabili per collegare il dato a una persona. Il VIN, di per sé, è un codice identificativo del veicolo; tuttavia diventa dato personale quando, per chi lo tratta, può essere ragionevolmente collegato al proprietario o al soggetto che può disporre del veicolo, anche tramite la carta di circolazione che riporta VIN, nome e indirizzo dell’intestatario.

La Corte afferma quindi che l’articolo 61, paragrafo 1, in combinato con il paragrafo 4 e con l’allegato X, impone ai costruttori un obbligo legale di mettere i VIN a disposizione degli operatori indipendenti. Tale obbligo soddisfa l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), RGPD, poiché è previsto dal diritto dell’Unione, persegue la finalità di garantire concorrenza effettiva nel mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e manutenzione dei veicoli e rispetta il requisito di proporzionalità.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, riguarda l’intero insieme delle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo;
  • l’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, secondo comma, non impongono un’interfaccia automatizzata, ma richiedono file idonei al trattamento elettronico diretto; per alcune informazioni sulle parti, la banca dati deve essere interrogabile anche tramite ulteriori mezzi oltre al VIN;
  • l’articolo 61, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 4 e con l’allegato X, costituisce un obbligo legale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), RGPD per la comunicazione dei VIN agli operatori indipendenti, quando questi ultimi trattino dati riconducibili a persone fisiche.

Principi affermati

La sentenza consolida la lettura ampia degli obblighi di accesso imposti ai costruttori a favore del mercato indipendente post-vendita, valorizzando l’effettività del trattamento elettronico dei dati e la concorrenza nel settore. Sul versante privacy, la Corte conferma che un codice identificativo del veicolo può diventare dato personale per chi disponga di mezzi ragionevoli per associarlo a una persona fisica, con conseguente applicabilità del RGPD.

Come è indicizzato

Materiesettore automobilisticoaccesso alle informazioni di riparazione e manutenzioneprotezione dei dati personaliconcorrenza nel mercato aftermarketomologazione dei veicoli

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.